Sufficienza motivazionale dell’atto di contestazione per sanzioni da condono (Cass. civ. Sez. 5 n. 21938 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria irroga la sanzione per l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di adesione alle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002 è sufficientemente motivato, ex art. 7, comma 1, l. n. 212/2000, quando rechi l’indicazione di circostanze univoche — quali il richiamo alla disciplina del condono e alle cartelle di pagamento — idonee a rendere edotto il contribuente della pretesa, senza che sia necessario allegare gli estremi identificativi delle cartelle o degli atti presupposti. L’Amministrazione può inoltre fornire in corso di giudizio elementi di chiarimento, atteso che nel processo tributario la novità delle sue difese è valutata con riguardo ai presupposti dell’atto impugnato. La sanzione del 50% di cui all’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011 prescinde dall’effettiva notifica dell’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente l’avvio dell’azione coattiva entro il termine del 31 dicembre 2011.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente un atto di contestazione con cui irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 42.769,00 per l’omesso pagamento delle somme dovute, iscritte a ruolo e non recuperate, derivanti dalle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002. La contribuente aveva aderito, nel 2003, alla definizione di cui all’art. 15 della citata legge, versando solo la prima rata e non le successive.
La contribuente impugnava l’atto, deducendone il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 138/2011. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva il primo motivo di appello, ritenendo l’atto generico, e rigettava il secondo. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, cui la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso principale ammissibile e fondato. Il ricorso risultava sufficientemente chiaro e specifico, contenendo il riferimento alle cartelle trasmesse alla contribuente e all’importo dovuto, senza necessità di riprodurre il contenuto testuale dell’atto impugnato.
Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità in tema di cartella esattoriale, la Corte ha affermato che per la validità dell’atto non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica degli atti presupposti, essendo sufficiente il riferimento a circostanze univoche che consentano al contribuente di controllare la legittimità della pretesa. Nel caso di specie, l’atto di contestazione recava il richiamo alla disciplina del condono e alle cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato, con specificazione degli importi dovuti e della tipologia di sanatoria.
La Corte ha inoltre valorizzato il principio per cui l’Amministrazione, nel processo tributario di impugnazione, assume la veste di attore in senso sostanziale e ben può fornire in corso di giudizio ulteriori chiarimenti sulla pretesa, come avvenuto con la memoria illustrativa depositata. Tale condotta non integra una novità difensiva, atteso che gli elementi chiariti erano già desumibili dall’atto impugnato.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte lo ha rigettato, ritenendo infondate le censure. La CTR aveva correttamente valutato l’avvio dell’azione coattiva entro il termine del 31 dicembre 2011, condizione sufficiente per l’applicazione della sanzione del 50%, indipendentemente dalla notifica dell’intimazione ad adempiere. Il relativo accertamento costituiva valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese. Ha altresì dato atto della sussistenza per la controricorrente incidentale dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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