Sospensione e rateizzazione per calamità naturali: prevalenza della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato (Cass. civ. Sez. 5 n. 22521 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decisione della Commissione europea che accerta l’incompatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato interno costituisce ius superveniens immediatamente applicabile dal giudice nazionale, il quale è tenuto a darvi attuazione anche d’ufficio, disapplicando la disciplina interna contrastante. Nei giudizi riguardanti agevolazioni concesse per eventi calamitosi anteriori alla decisione, il giudice di merito deve verificare se il beneficio individuale rientri nella soglia de minimis ovvero se ricorrano i presupposti per la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, accertando il nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso ed escludendo la sovracompensazione. L’onere probatorio grava sul soggetto richiedente l’agevolazione.

Il Fatto

La società contribuente, colpita dagli eventi calamitosi del 2002 in provincia di Catania, aveva dapprima sospeso e poi rateizzato il debito tributario per gli anni 2003 e 2004 in 304 rate, avvalendosi dei DD.MM. 14.11.2002 e 17.05.2005. L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia notificato un provvedimento di diniego alla successiva istanza di definizione agevolata, contestando l’inserimento tra i tributi sospesi di imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni aziendali.

La contribuente aveva impugnato il diniego, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello, con la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva escluso limitazioni non previste alla portata della sospensione. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto cumula censure eterogenee e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente escluso limitazioni non previste alla portata del regime di sospensione, superando il cd. minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte premette che, in relazione all’oggetto del giudizio, è stata avviata una procedura di infrazione definita con la decisione della Commissione europea C/2015, 5549, final del 14.08.2015, che ha ritenuto il regime agevolativo italiano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE. La Commissione ha tuttavia precisato che la decisione negativa non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi non costituiscano aiuti di Stato o configurino aiuti compatibili, come nel caso di benefici concessi in linea con il regolamento de minimis o con il regime di cui all’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE per danni da calamità naturale.

La Corte afferma che le decisioni della Commissione costituiscono fonte di produzione del diritto in materia di aiuti di Stato, vincolando il giudice nazionale, che è tenuto a dare attuazione al diritto unionale anche attraverso la disapplicazione delle norme interne contrastanti, trattandosi di atto normativo vincolante e dunque di ius superveniens (Cass. n. 15354 del 2014; Cass. n. 17199 del 2019; Cass. n. 13458 del 2016).

Quanto al merito, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017) secondo cui la normativa di favore non si applica ai contribuenti che svolgono attività di impresa, salvo che il giudice di merito accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regolamento de minimis ovvero la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, verificando il nesso diretto tra danno e beneficio ed escludendo la sovracompensazione, con onere probatorio a carico del richiedente.

La Corte osserva che nella specie è incontestato che la contribuente sia un imprenditore in forma di s.p.a. e che non sia configurabile un atto di concessione di alcuna provvidenza da parte dell’Agenzia (Cass. n. 17249 del 2018). Accoglie pertanto il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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