Inammissibile il ricorso per cassazione che chiede rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 1488 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non copre la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie. La denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per erroneo apprezzamento del materiale probatorio non configura un vizio di legittimità, ma un errore di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in cassazione. L’accertamento dei fatti e la scelta delle risultanze ritenute più idonee spettano al giudice del merito, con apprezzamento insindacabile ove adeguatamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, proponeva querela di falso avverso l’attestazione di deposito apposta dalla segreteria della Commissione tributaria sulle note di iscrizione a ruolo e sui ricorsi. Il giudizio era stato introdotto dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile la costituzione per tardività, eccezione accolta su rilievo dell’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale accoglieva la querela e accertava la falsità dell’attestazione. La Corte d’appello, in riforma, rigettava la querela e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia. Il ricorrente impugnava la decisione in cassazione con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’accesso e dalla presenza del figlio presso la segreteria della Commissione tributaria nella data indicata, sostenendo che tale condotta si potesse giustificare unicamente con il deposito della documentazione.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio di art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014. La censura, pur formulata come omesso esame, attinge in realtà l’apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, ritenute non rilevanti ai fini della prova della falsità.
Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per aver la Corte distrettuale negato valore indiziario alle testimonianze. La Corte osserva che l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta delle risultanze probatorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, richiamando Cass. Sez. III n. 12362 del 24.05.2006 e Cass. Sez. I n. 11511 del 23.05.2014.
Quanto alla prova presuntiva, il giudice di merito valuta analiticamente gli indizi, scarta quelli privi di rilevanza e procede alla valutazione complessiva degli elementi convergenti, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità. La censura non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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