Equa riparazione: termine di decadenza decorrente dal giudicato sulla sentenza di ottemperanza (Cass. civ. Sez. 2 n. 13762 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, qualora al giudizio di cognizione sia seguita l’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la sentenza che conclude il giudizio di ottemperanza, da considerarsi satisfattiva dell’interesse processuale del creditore. Non rileva, invece, la successiva emissione dei mandati di pagamento da parte del commissario ad acta, trattandosi di attività esecutiva di un ausiliario del giudice che non incide sulla natura processuale del termine e sulla correlata esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto con cui il magistrato designato della Corte d’appello di Perugia aveva ingiunto il pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo presupposto, avente ad oggetto l’indennizzo ex legge n. 89/2001 e conclusosi con un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Umbria. La Corte territoriale confermava l’ingiunzione, disattendendo l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Amministrazione ex art. 4 l. n. 89/2001.
La Corte d’appello riteneva, infatti, che il termine di decadenza decorresse non già dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR, bensì dalla successiva data in cui si era data completa esecuzione al giudicato, con l’effettiva realizzazione del diritto e l’emissione dei mandati di pagamento a seguito dell’intervento del commissario ad acta. Il Ministero ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1, CEDU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la questione richiede di precisare quale atto, nella fase esecutiva, possa essere qualificato come «decisione che conclude il procedimento» ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza.
Richiamando le Sezioni Unite n. 19883 del 2019, la Corte ha osservato che il giudizio di ottemperanza è sul piano funzionale e strutturale equiparabile al procedimento esecutivo e va considerato unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo. Il pregiudizio indennizzabile ex lege n. 89/2001 riguarda il processo svolto davanti a un giudice, non il ritardo attribuibile allo Stato-amministrazione, come confermato dall’art. 2-quater della legge n. 89/2001 che esclude dal computo i periodi intermedi tra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione.
La sentenza (o ordinanza) resa all’esito del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114, commi 3 e 4, c.p.a. costituisce il provvedimento giurisdizionale conclusivo. I reclami avverso gli atti del commissario ad acta sono rimedi meramente eventuali, che rilevano solo se effettivamente proposti, poiché in mancanza non vi è un intervento del giudice in relazione al quale possa porsi un problema di durata. La Corte ha richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, secondo cui il commissario ad acta svolge compiti ausiliari del giudice, senza identificarsi con esso.
Ancorare la decorrenza del termine all’effettivo pagamento determinerebbe un’incertezza amplificata dalla concorrente possibilità che la sentenza di ottemperanza venga eseguita dal commissario o dall’amministrazione debitrice, in contrasto con l’esigenza di certezza sottesa alla previsione di un termine di decadenza a valenza processuale. La Corte ha precisato che la data dell’integrale soddisfacimento rileva solo sul piano sostanziale per stabilire l’entità del danno, non per la tempestività della domanda, sul punto richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 4601/2024 e Cass. n. 22402/2025).
Nel caso di specie, il giudizio di ottemperanza era stato definito con sentenza pubblicata il 10.12.2019 e passata in giudicato il 10.03.2020, circa due anni e mezzo prima della proposizione della domanda di equa riparazione (21.10.2022). Nessuna delle parti aveva dedotto successivi incidenti di esecuzione. La Corte ha quindi dichiarato maturata la decadenza e l’originario ricorso inammissibile, cassando il decreto impugnato e compensando le spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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