Irrisorietà della pretesa e legge Pinto: prevale il criterio oggettivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 6292 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, la valutazione dell’irrisorietà della pretesa deve essere condotta alla stregua di due elementi concorrenti: uno di natura oggettiva, correlato al valore del bene o della pretesa oggetto della lite, e uno di natura soggettiva, che tiene conto delle condizioni personali e patrimoniali della parte. Il criterio soggettivo non può assurgere a elemento esclusivo e dirimente, tale da annullare la rilevanza di una pretesa che, sul piano oggettivo, non possa qualificarsi come bagatellare. L’inciso «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte» ha funzione inclusiva, consentendo il ristoro per pretese oggettivamente modeste quando assumano rilevanza per le disagiate condizioni economiche del richiedente, e non esclusiva della tutela per i soggetti economicamente solidi. Una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere la presunzione di insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice chirografaria per un importo di € 17.328,04 in una procedura fallimentare durata circa vent’anni, aveva proposto opposizione avverso il decreto che ne aveva rigettato la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo. Il Ministero della Giustizia, costituitosi nel giudizio di opposizione, aveva proposto reclamo incidentale, invocando l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che il credito fosse irrisorio rispetto alle cospicue dimensioni patrimoniali e finanziarie della società creditrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui la società aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione dell’irrisorietà della pretesa non può basarsi esclusivamente su un criterio soggettivo, ma richiede un esame che consideri anche l’oggettiva consistenza economica della posta in gioco.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, in applicazione del principio de minimis non curat praetor, ha circoscritto la nozione di pregiudizio non significativo a controversie di valore estremamente modesto, generalmente inferiori a € 500. Una pretesa di svariate migliaia di euro, come quella in esame, non può pertanto considerarsi oggettivamente irrisoria. Sul punto, la Corte ha precisato che il giudizio di non oggettiva esiguità della pretesa è di per sé sufficiente a negare l’operatività dell’ipotesi di esclusione dell’indennizzo.
Quanto alla funzione dell’inciso relativo alle condizioni personali della parte, la Corte ne ha fornito una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Esso serve ad ampliare la tutela, consentendo il ristoro anche per pretese di valore oggettivamente modesto quando queste assumano significatività in ragione delle disagiate condizioni economiche del richiedente. L’interpretazione accolta dalla corte territoriale, che ha trasformato tale criterio da inclusivo a esclusivo, determina un’ingiustificata disparità di trattamento in danno delle persone giuridiche e dei soggetti economicamente più strutturati.
La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale dovrà uniformarsi al principio secondo cui, accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere la presunzione di insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante. Il secondo motivo di ricorso, concernente la carenza motivazionale, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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