Sospensione per pregiudizialità esclusa dal computo della ragionevole durata (Cass. civ. Sez. II n. 1611 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo della durata ragionevole del processo non si tiene conto del tempo in cui il giudizio è rimasto sospeso. L’art. 2, comma 2-quater, della legge n. 89/2001, introdotto dalla novella del 2012, adotta una formula ampia che ricomprende non solo la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. per pregiudizialità, ma ogni altra ipotesi di sospensione. Ne deriva che il periodo di sospensione non può essere addossato all’amministrazione giudiziaria, restando salva la possibilità per la parte di proporre autonoma domanda di equa riparazione riferita al giudizio pregiudicante, nei termini di decadenza a esso propri.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Sassari, in fase monitoria, aveva riconosciuto la durata irragionevole di un procedimento presupposto, condannandolo al pagamento di una somma in favore del ricorrente. L’opposizione veniva accolta solo in parte, con riduzione dell’importo.
Il procedimento presupposto, un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, era rimasto sospeso in attesa della definizione di una controversia di lavoro dalla quale dipendeva la decisione. Il Ministero censurava il decreto per aver di fatto parametrato l’indennizzo anche alla durata del procedimento pregiudiziale e per aver consentito al ricorrente di eludere il termine di decadenza previsto per la domanda di riparazione relativa alla causa pregiudicata. La questione giunge in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte muove dalla Cass. Sez. 6-2, sentenza n. 18197 del 16.09.2015, che per prima si è confrontata con la previsione introdotta nel 2012, per affermare che la formula legislativa, secondo cui non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso, ricomprende ogni ipotesi di sospensione e non solo quella per pregiudizialità.
La pronuncia richiamata ha dato atto dell’impossibilità di seguire il diverso orientamento precedente, che computava i periodi di sospensione ai fini della durata ragionevole, proprio in ragione dell’esplicita scelta del legislatore. Tale scelta pone un vincolo all’interprete, che non può includere nel calcolo il tempo di sospensione per pregiudizialità.
La Corte esclude che la disciplina presenti profili di incompatibilità sul piano costituzionale e convenzionale. Il legislatore ha ritenuto non irragionevolmente che non potesse essere addebitata all’amministrazione giudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cui la domanda si riferisce.
Resta peraltro impregiudicata la possibilità per la parte che dall’eccessiva durata del giudizio pregiudicante ritenga di aver subito un danno di proporre domanda di equa riparazione con riferimento a quel procedimento, nei termini di decadenza a esso riferibili. La Corte richiama in tal senso le ordinanze n. 12001 del 13.04.2022, n. 16328 del 30.07.2020 e la sentenza n. 5769 del 07.03.2017.
La Corte d’Appello, applicando al giudizio ordinario la giurisprudenza formatasi in tema di procedure concorsuali e non operando alcuna detrazione, ha erroneamente parametrato l’indennizzo alla durata del procedimento pregiudiziale. La pronuncia impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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