Il computo della durata irragionevole deve essere unitario, non frazionato per gradi (Cass. civ. Sez. 2 n. 13760 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la valutazione del rispetto del termine ragionevole va condotta in maniera unitaria con riferimento all’intera vicenda processuale, e non frazionata per singoli gradi di giudizio, fermo restando che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001, il termine si considera comunque rispettato se il giudizio è definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Ne consegue che l’indennizzo non può essere artificiosamente ridotto mediante un frazionamento della liquidazione per gradi che incida sugli arrotondamenti in pregiudizio del danneggiato. Inoltre, i ritardi dovuti alle richieste di rinvio delle parti non funzionali al contraddittorio non possono essere ascritti in toto al loro comportamento, dovendosi valutare se ed in quale misura abbiano inciso sulla durata ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria.
Il Fatto
A seguito di opposizione avverso il decreto che aveva rigettato la domanda, la Corte d’appello di Potenza aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un indennizzo per la non ragionevole durata di un processo presupposto in materia di diritti reali. Nel liquidare il danno, il giudice di merito aveva operato una valutazione separata per ciascun grado del giudizio presupposto, determinando distintamente l’eccedenza rispetto al termine ragionevole e scomputando due periodi, uno per il rinvio richiesto da una parte e l’altro per mancanza di prova della riconducibilità all’ordinario svolgimento del processo.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità del computo frazionato per gradi e dello scomputo dei predetti periodi, nonché un errore di calcolo aritmetico. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la parte non avesse chiesto una rivalutazione dei fatti ma avesse fatto valere ragioni di illegittimità del decreto.
Nel merito, la Corte ha affermato che l’art. 2, comma 2-ter, legge n. 89/2001, prendendo “comunque” in considerazione l’intera durata del processo, impone una valutazione della ragionevolezza unitaria e non frazionata per gradi. Tale conclusione è stata ritenuta coerente con i precedenti in materia di azione civile nel giudizio penale e di fase dichiarativa di incompetenza, dovendosi affermare la necessità di una valutazione unitaria anche con riferimento ai diversi gradi dello stesso giudizio. Di conseguenza, la Corte ha escluso che l’indennizzo possa essere artificiosamente ridotto mediante un frazionamento della liquidazione che incida sugli arrotondamenti in pregiudizio del danneggiato.
Quanto alla detrazione dei due periodi, la Corte ha ricordato che i ritardi dovuti a richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio non sono ascrivibili in toto alle parti, dovendosi considerare l’eventuale concorso di ragioni organizzative dell’amministrazione giudiziaria e il malgoverno degli strumenti processuali. La semplice circostanza che una parte abbia chiesto il rinvio non è quindi sufficiente per lo scomputo dell’intero periodo. Per il secondo periodo, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato non era specificato a cosa si riferisse, sicché la detrazione si poneva in contrasto con i criteri di computo fissati dall’art. 2 legge n. 89/2001 e la motivazione risultava apparente, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4, c.p.c.
La Corte ha infine accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, affinché provveda al computo del periodo eccedente sulla scorta di una valutazione unitaria, specificando se ed in quale misura i periodi controversi possano essere imputati alla condotta delle parti ovvero all’amministrazione giudiziaria, e tenendo conto dell’errore di calcolo segnalato dal ricorrente.
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Nota della Redazione
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