Il contraddittorio nel giudizio arbitrale ha natura sostanziale e richiede la concreta menomazione del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. 1 n. 12539 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arbitrato, la violazione del principio del contraddittorio non costituisce un vizio formale ma un vizio di attività, con la conseguenza che, ai fini della nullità del lodo, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa. Detta verifica va condotta tenendo conto della modalità del confronto tra le parti e della possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite. Ne consegue che la qualificazione giuridica dei fatti operata d’ufficio dagli arbitri non determina la nullità del lodo se le parti sono state poste nelle condizioni di dedurre sui fatti posti a fondamento della decisione. La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie non corrisponde al vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma ricorre solo quando la contraddittorietà emerga tra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo.
Il Fatto
La controversia trae origine da una scrittura privata con la quale il ricorrente si era obbligato a occuparsi della parte progettuale, documentale, catastale e di frazionamento di un immobile di proprietà di terzi, in cambio dell’impegno della controricorrente ad acquistare la proprietà e a trasferirne una unità al ricorrente. A seguito del declassamento e del frazionamento, non avendo la controricorrente adempiuto, il ricorrente incardinava un giudizio arbitrale per ottenere l’adempimento ex art. 2932 c.c. e, in subordine, la restituzione di quanto versato oltre al risarcimento del danno.
Il collegio arbitrale riconosceva solo in parte la somma richiesta, riducendo il risarcimento per il concorso colposo del ricorrente ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il lodo veniva impugnato davanti alla Corte d’Appello di Bologna, che rigettava sia l’impugnazione principale sia quella incidentale. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina i motivi di ricorso, soffermandosi sul primo, relativo alla dedotta nullità del lodo per violazione del contraddittorio, poiché gli arbitri avevano posto a fondamento della decisione una questione — il concorso colposo del danneggiato — non dedotta dalle parti. La Corte richiama il principio consolidato, secondo cui, in materia di arbitrato, gli arbitri possono discostarsi dalle prescrizioni del codice di rito, dovendo rispettare solo l’inderogabile principio del contraddittorio, che va tuttavia adattato al giudizio arbitrale.
Tale principio vive di una connotazione sostanziale, dovendosi accertare la concreta menomazione del diritto di difesa. La Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito, il quale aveva escluso la nullità del lodo sul rilievo che il tema delle inadempienze era stato, in concreto, ampiamente approfondito nel corso del giudizio; pertanto, l’applicazione dell’art. 1227 c.c. non aveva leso il diritto di difesa delle parti.
In relazione agli altri motivi, la Corte li dichiara infondati o inammissibili. Il secondo motivo è infondato perché la motivazione della sentenza di appello è comprensibile, mentre la doglianza è comunque diretta a una rivisitazione del merito. Il terzo motivo è infondato, in quanto la contraddittorietà della motivazione del lodo determina la nullità solo quando renda impossibile ricostruire l’iter logico della decisione. Il quarto motivo è inammissibile perché reitera la critica di merito già dedotta in appello, e il quinto è infondato con riguardo alla dedotta omessa pronuncia sui provvedimenti ex artt. 88 e 89 c.p.c.
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Nota della Redazione
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