Il termine di sei anni per le procedure concorsuali ex art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 è inderogabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 18667 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equo indennizzo per l’irragionevole durata delle procedure concorsuali, il termine di sei anni previsto dall’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 ha natura inderogabile e non può essere esteso dal giudice dell’equa riparazione in ragione della complessità della procedura. La valutazione della complessità del caso, del comportamento delle parti e del giudice è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione; è, invece, censurabile per violazione di legge l’estensione del termine legale. L’accertamento della violazione del termine, una volta superato, può essere escluso solo nelle ipotesi tipizzate dall’art. 2, commi 2-quinquies e 2-sexies, l. n. 89/2001.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice in una procedura fallimentare dichiarata nel 1992 e ancora in corso, chiedeva alla Corte d’appello il riconoscimento dell’equo indennizzo per la sua irragionevole durata. Il decreto monocratico, ritenendo ragionevole una durata di sette anni, veniva impugnato dalla società, che ne chiedeva la rideterminazione in sei anni, termine legale previsto per le procedure concorsuali. La corte territoriale confermava la durata di sette anni, giustificando l’estensione con la particolare complessità della procedura, caratterizzata da un passivo di oltre sei milioni di euro e da un consistente attivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, chiarendo che la valutazione dei criteri di accertamento della violazione della ragionevole durata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; tuttavia, la doglianza relativa all’erronea applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 – norma che predetermina la durata “legale” di sei anni – e l’estensione di principi propri delle procedure esecutive individuali a quelle concorsuali integrano una questione di interpretazione normativa, riconducibile al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2016, ha evidenziato che i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 l. n. 89/2001, laddove affermano che il termine si considera rispettato, sono univoci ed inderogabili: l’intento del legislatore è quello di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, affidandola a una previsione legale di carattere generale. Con la successiva sentenza n. 205 del 2023, la Corte costituzionale ha ribadito questo principio, pur ricordando che l’individuazione della ragionevole durata non può prescindere dalle caratteristiche del procedimento.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 102 del 2025, che ha chiarito come il termine di durata delle procedure fallimentari sia in linea con lo standard della Corte EDU e non produca automatismi: il diritto all’indennizzo non sorge per il solo superamento del termine, potendo il giudice dell’equa riparazione, previa valutazione degli elementi di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 89/2001, escluderlo. Le ipotesi che rovesciano la presunzione di irragionevolezza sono solo quelle tipizzate dai commi 2-quinquies e 2-sexies, mentre l’art. 2-bis riguarda la sola quantificazione dell’indennizzo.
Conformemente a tali principi, la Corte ha richiamato la propria pronuncia n. 20008 del 2025, ribadendo che il legislatore non ha concesso al giudice alcuna facoltà di deroga discrezionale al termine. La corte territoriale, estendendo la durata ragionevole da sei a sette anni in ragione della complessità della procedura, si è discostata da questi principi. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, relativo allo scomputo dei tempi degli esperimenti di vendita. Il decreto è stato pertanto cassato con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi indicati.
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Nota della Redazione
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