Opposizione a marchio internazionale: istanza di copia non integra la richiesta (Cass. civ. Sez. I n. 1656 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di marchio internazionale con designazione italiana, la richiesta di copia dell’atto di opposizione prevista dall’art. 171, comma 5, cod. prop. ind. deve essere formulata in modo chiaro e univoco entro il termine perentorio fissato dall’Ufficio. Non integra tale richiesta l’istanza di assunzione del mandato difensivo che si limiti a richiamare la formula di stile sulla trasmissione di ogni comunicazione o notifica ufficiale relativa al procedimento. La relativa censura, ove contrapponga una diversa lettura del contenuto dell’istanza, si risolve in un riesame dei fatti ed è inammissibile in cassazione. La reintegrazione nei termini ex art. 193 cod. prop. ind. presuppone la prova della diligenza richiesta dalle circostanze e di un errore scusabile, nonché la presentazione dell’istanza all’UIBM entro l’anno dalla scadenza del termine non osservato.
Il Fatto
La titolare di una registrazione internazionale con designazione italiana riceveva dall’UIBM, per il tramite dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, un provvedimento provvisorio di rifiuto totale del marchio, fondato sull’opposizione di una società terza. L’Ufficio assegnava un termine di novanta giorni per presentare deduzioni ovvero richiedere copia dell’atto di opposizione.
Entro tale termine lo studio incaricato trasmetteva all’Ufficio un’istanza di assunzione del mandato, contenente la richiesta di considerare i nuovi riferimenti per la trasmissione di ogni comunicazione e notifica ufficiale relativa al procedimento. Seguivano contatti telefonici e una PEC con cui la titolare precisava che nella locuzione utilizzata dovesse ritenersi compresa anche la notifica dell’atto di opposizione. L’Ufficio non rispondeva e notificava il rifiuto definitivo. La Commissione dei ricorsi rigettava sia il ricorso principale sia la domanda subordinata di restitutio in integrum.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 171 cod. prop. ind., che consente al titolare della registrazione internazionale, entro il termine perentorio fissato dall’Ufficio, di presentare le proprie deduzioni oppure di richiedere copia dell’atto di opposizione. Solo in quest’ultimo caso l’Ufficio comunica l’avviso di cui all’art. 178, comma 1, cod. prop. ind. e applica le norme sulla procedura di opposizione. In mancanza di controdeduzioni o di richiesta di copia, l’Ufficio emette il rifiuto definitivo.
Nel caso esaminato l’istanza depositata entro la scadenza non conteneva alcuna richiesta di trasmissione dell’atto di opposizione. L’indicazione riportata nel campo “tipologia” del modulo di deposito, richiamata nell’intitolazione dell’allegata istanza, costituisce una mera istanza di iscrizione dell’assunzione del mandato da parte dei nuovi difensori. La formula sulla trasmissione di ogni comunicazione o notifica ufficiale è una clausola di stile, riferita alle comunicazioni successive all’assunzione del mandato, non idonea a integrare la richiesta prevista dall’art. 171, comma 5, cod. prop. ind.
La censura dei ricorrenti, pur prospettata come violazione di legge, contrappone una diversa lettura del contenuto dell’istanza e sollecita un riesame dei fatti: è dunque inammissibile. La Corte richiama sul punto i propri precedenti in tema di reintegrazione, e in particolare Cass. n. 7496/2019 e Cass. n. 13889/2015, secondo cui la diligenza richiesta dalle circostanze va valutata con riguardo al quadro reale nel quale l’attività doveva essere compiuta.
Quanto alla domanda subordinata, la Corte rileva che il termine per richiedere copia dell’opposizione era scaduto e che l’istanza di reintegrazione risulta presentata oltre il termine decadenziale di un anno dal termine non osservato, fissato dall’art. 193, comma 2, cod. prop. ind. Inoltre l’istanza avrebbe dovuto essere proposta all’UIBM e non alla Commissione dei ricorsi. I ricorrenti non hanno allegato alcuna reale causa giustificativa dell’errore, anzi hanno escluso che un errore vi sia stato: manca pertanto il presupposto della reintegrazione nei termini. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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