Effetti della translatio iudicii tra azione erariale e azione ordinaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 9865 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario, l’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174/2016, nel testo novellato dal d.lgs. n. 114/2019 (vigente dal 31 ottobre 2019), ha equiparato quoad effectum la translatio iudicii disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo (e, in via generale, dall’art. 59 della legge n. 69/2009) alla riproposizione, da parte dell’amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno per responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata pubblica, ove quest’ultima sia stata preceduta da una domanda del Procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti poi dichiaratasi carente di giurisdizione. Tale norma, regolando in termini innovativi i rapporti tra le due azioni, è inapplicabile ratione temporis ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La società partecipata del Comune di Napoli, all’esito della sentenza della Corte dei conti che aveva declinato la giurisdizione per i fatti di mala gestio anteriori al 2 novembre 2009, propose innanzi al Tribunale di Napoli una citazione qualificata come “riassunzione” ex art. 59 della legge n. 69/2009, rimodellando però la domanda come azione sociale di responsabilità ex artt. 2392-2393 cod. civ. e come azione contro i sindaci ex art. 2407 cod. civ. nei confronti di amministratori, sindaci e amministratori del Comune socio. Il tribunale e la Corte di appello di Napoli respinsero la domanda, ritenendo la prescrizione quinquennale già maturata, in quanto l’azione era qualificabile come nuova e non poteva giovarsi della salvezza degli effetti della domanda erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima affermato la piena operatività della translatio iudicii anche nei rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, in forza dell’art. 59 della legge n. 69/2009 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007. Tuttavia, ha precisato che tale istituto presuppone l’esistenza di un giudice munito di giurisdizione sulla medesima domanda: nella specie, l’azione del Procuratore contabile, volta ad accertare un danno erariale, non poteva trasmigrare al giudice ordinario, poiché, per i fatti precedenti il 2009, mancava il presupposto della società in house providing, sicché quella specifica domanda non apparteneva ad alcuna giurisdizione.
La Corte ha poi ribadito la consolidata giurisprudenza sulla reciproca indipendenza tra l’azione di responsabilità erariale (a iniziativa officiosa del Procuratore contabile) e l’azione risarcitoria ordinaria dell’amministrazione (a funzione riparatoria e compensativa), con il solo limite del divieto di duplicazione risarcitoria. Ne deriva che la società ben avrebbe potuto proporre autonomamente la propria azione, indipendentemente dall’iniziativa del Procuratore, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione doveva essere valutata con riguardo alla sola domanda introdotta nel 2015, ormai tardiva rispetto ai fatti del 2007-2008.
Quanto all’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174/2016, la Corte ne ha escluso l’applicabilità alla fattispecie. Tale disposizione, nel testo novellato dal d.lgs. n. 114/2019, ha inteso equiparare quoad effectum la translatio iudicii alla riproposizione della domanda risarcitoria da parte dell’amministrazione danneggiata, superando le peculiarità dell’azione erariale. Si tratta però di una norma sostanzialmente innovativa, non ricognitiva di principi preesistenti, che regola i rapporti tra la domanda del Procuratore e la diversa domanda dell’ente, con la conseguente sua inapplicabilità ai processi introdotti prima della sua entrata in vigore.
La censura di illegittimità costituzionale dell’art. 59 della legge n. 69/2009 è stata infine dichiarata manifestamente infondata, in quanto la società avrebbe potuto agire autonomamente, senza che la norma ne limitasse il diritto di difesa, essendo la tardività imputabile alla propria inerzia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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