Revocazione per errore percettivo nelle parti del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 7844 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore deve essere essenziale e decisivo, ossia tale che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa. L’ordinanza della Cassazione è revocabile quando la Corte incorra in un errore percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, come nel caso in cui non individui correttamente le effettive parti dei distinti rapporti processuali instaurati con il ricorso principale e con quello incidentale, compensando integralmente le spese tra tutte le parti, ancorché una di esse sia rimasta vittoriosa nei confronti dell’altra.
Il Fatto
Il provvedimento origina da un giudizio di legittimità definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso principale proposto da una parte contro un istituto di credito, sia il ricorso incidentale promosso da quest’ultimo contro altri soggetti, per i quali era stata chiesta la condanna solidale. In ragione della declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, la Corte aveva compensato integralmente tra tutte le parti le spese di lite. Avverso il capo relativo alle spese, i soggetti vittoriosi nel rapporto processuale instaurato dal ricorso incidentale hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, rammenta i caratteri dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità. Tale errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla decisione e l’altra dagli atti processuali, e deve essere essenziale, decisivo e rilevabile dal mero raffronto tra la decisione impugnata e gli atti del giudizio.
Nel caso di specie, la Corte ravvisa l’errore nella circostanza che, nel procedimento di legittimità, i rapporti processuali erano autonomi: il ricorso principale era stato proposto contro il solo istituto di credito, mentre gli altri soggetti erano stati evocati esclusivamente a titolo di denuntiatio litis. Diversamente, il ricorso incidentale era stato promosso dall’istituto di credito proprio contro questi ultimi, rimasti soccombenti solo in appello. La declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi non configurava pertanto una reciproca soccombenza tra tutte le parti, essendo i destinatari del ricorso incidentale risultati pienamente vittoriosi nei confronti del ricorrente incidentale.
La Corte chiarisce che la revocazione è ammessa quando l’errore percettivo riguardi la lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e consista nell’erronea supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto processuale. Nella specie, l’errore decisivo è consistito nel non avere correttamente individuato le effettive parti dei due distinti rapporti processuali, malgrado ciò emergesse inconfutabilmente dagli atti, e nell’avere conseguentemente compensato le spese anche tra parti che non erano in rapporto di soccombenza reciproca.
Accolto il ricorso per revocazione, la Corte revoca parzialmente l’ordinanza e, statuendo nuovamente sulle spese, conferma la compensazione limitatamente al rapporto processuale tra la ricorrente principale e l’istituto di credito, mentre pone a carico di quest’ultimo le spese relative al rapporto processuale instaurato con il ricorso incidentale, liquidate tenuto conto del valore della controversia e della maggiorazione per la pluralità di parti, e lo condanna altresì alla rifusione delle spese del giudizio di revocazione, seguendo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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