Redditi da partecipazione in società di persone e condono della società (Cass. civ. Sez. V n. 1692 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società di persone a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio non viene meno per effetto dell’adesione della società a una procedura di condono, poiché società e socio sono titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Ai fini dell’operatività della presunzione è sufficiente un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, ancorché contenuto in un processo verbale di constatazione e non ancora in un atto impositivo. L’atto impositivo notificato al socio è adeguatamente motivato anche quando si limiti a un rinvio per relationem ai redditi della società, in virtù dei poteri di consultazione della documentazione contabile e di partecipazione agli accertamenti sociali. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificò al contribuente, socio al 20% di una s.n.c. a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento recante ripresa a tassazione di maggior imponibile Irpef per l’anno 2001, oltre sanzioni. La pretesa traeva origine dall’accertamento di maggiori redditi in capo alla società. Il contribuente impugnò l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che accolse il ricorso previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società.

La sentenza fu parzialmente riformata in appello. I giudici regionali rilevarono che la pretesa verso la società era venuta meno non per ragioni di merito, ma per adesione della società a un provvedimento di condono; esclusero pertanto ripercussioni sul reddito da partecipazione del socio, ritenendo legittima la ripresa a tassazione ma disattendendo le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Amministrazione è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Sostiene che la pretesa erariale, originata da un accertamento della Guardia di finanza conclusosi con un semplice processo verbale di constatazione, avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento anche verso la società, in ossequio al principio di unitarietà dell’accertamento.

In via preliminare la Corte rileva che la sentenza d’appello è stata resa anche nei confronti della società, alla quale il ricorso non è stato notificato, e che il contraddittorio non è stato esteso al socio di maggioranza. Tale difetto di litisconsorzio necessario non impedisce però la pronuncia sul merito: secondo il consolidato orientamento della Corte, quando il ricorso appare inammissibile o prima facie infondato, la riapertura del giudizio determinerebbe un inutile appesantimento processuale senza beneficio per l’effettività dei diritti delle parti (Cass. n. 18890/2021; Cass. n. 11287/2018).

Nel merito, il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio secondo cui la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extra bilancio non viene meno in caso di domanda integrativa di condono della società, essendo questa e il socio titolari di posizioni fiscali distinte (Cass. n. 29503/2020; Cass. n. 9117/2016; Cass. n. 386/2016; Cass. n. 7134/2014; Cass. n. 15642/2013). Il ricorrente insiste sulla mancata emissione di un avviso verso la società, ma il rilievo non incide sull’argomento portante: l’insussistenza di atti impositivi sociali è dipesa dall’adesione della società al condono dopo la notifica del processo verbale.

Per completezza, la Corte osserva che è irrilevante che l’accertamento verso la società fosse sfociato in un p.v.c. e non in un atto impositivo: per l’operatività della presunzione è sufficiente un valido accertamento a carico della società sui ricavi non contabilizzati, ancorché non definitivo (Cass. n. 26032/2024; Cass. n. 15334/2013). Né occorre che l’avviso al partecipe rechi allegato il p.v.c. sociale, essendo l’atto adeguatamente motivato anche con mero rinvio per relationem (Cass. n. 16522/2022). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con conferma della statuizione impugnata e condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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