Trattazione in camera di consiglio senza istanza di discussione: nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 34 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di una istanza di una delle parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa. Detto principio si applica anche al processo tributario celebrato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, disciplinato dall’art. 27 del d.l. n. 137/2020, conv. con mod. dalla l. n. 176/2020: a fronte dell’istanza di parte che insiste per la discussione orale, il giudice, ove non possa procedere al collegamento da remoto, deve disporre la trattazione scritta – equivalente all’udienza – ovvero rinviare la controversia a nuovo ruolo, dando atto delle ragioni organizzative che giustificano tale scelta. La decisione assunta direttamente “sulla base degli atti”, senza concedere termini per memorie e senza rinvio, lede il contraddittorio nella fase decisionale ed è pertanto nulla.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2012, ai fini IRES, IVA ed IRAP, deducendo plurime censure. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio, a sua volta, respingeva l’appello.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, lamentando, sotto tre diversi profili, la violazione del diritto di difesa per avere la CTR deciso la causa in camera di consiglio “sulla base degli atti”, in applicazione della disciplina emergenziale, nonostante la parte avesse depositato istanza di rinvio per la trattazione in pubblica udienza al fine di discutere oralmente la controversia. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sulla medesima censura: la trattazione della causa in camera di consiglio in luogo della pubblica udienza, nonostante l’istanza della ricorrente. I giudici di legittimità hanno ritenuto le censure fondate.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo emergenziale, osservando che l’art. 27 del d.l. n. 137/2020, conv. con mod. dalla l. n. 176/2020, autorizza lo svolgimento delle udienze da remoto, ma prevede un sistema di “congegni di sostituzione” dell’udienza pubblica di discussione: in prima battuta la possibilità di discussione con collegamento da remoto e, in alternativa, la decisione “sulla base degli atti”. Tale sistema lascia all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, ipotesi in cui, ove il collegamento da remoto non sia possibile, trova applicazione la trattazione scritta, da considerarsi “equivalente” all’udienza, atteso che le parti sono considerate presenti.
La Corte ha precisato che, sebbene la trattazione scritta sia legittima anche in presenza di una richiesta di discussione orale, ove carenze organizzative impediscano il collegamento da remoto, la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta, poiché la regola rimane quella dell’udienza. Nel caso di specie, la CTR non ha rispettato tale disciplina: a fronte dell’istanza con cui la parte insisteva per l’udienza di discussione orale – a nulla rilevando che non avesse chiesto espressamente l’udienza “da remoto” – ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti, senza dare atto dell’impossibilità del collegamento da remoto né del decreto presidenziale autorizzativo, e senza concedere i termini per la trattazione scritta o disporre il rinvio a nuovo ruolo.
Richiamando il proprio consolidato orientamento – secondo cui la trattazione in camera di consiglio, in presenza di istanza di discussione orale, integra una nullità processuale che travolge la sentenza – la Corte ha osservato che, nel caso di specie, la lesione delle prerogative difensive risulta ancor più grave, poiché negando alla parte sia l’udienza di discussione sia la trattazione scritta, è stato impedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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