Contributi alla Cassa del Notariato deducibili dal reddito professionale (Cass. civ. Sez. V n. 1690 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai fini IRAP e IRPEF. Il requisito di inerenza richiesto dall’art. 54 T.U.I.R. non si circoscrive alle sole spese necessarie per produrre il reddito, ma ricomprende anche quelle che ne costituiscono immediata derivazione. La distinzione tra spese strumentali e spese conseguenziali non trova fondamento nella legge e non è desumibile dall’aggettivo “inerente”, che postula un rapporto di intima relazione. L’art. 54, comma 1, T.U.I.R., nel computare i compensi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del professionista, conferma la deducibilità. Il disposto dell’art. 10, comma 1, lett. e), T.U.I.R. opera solo in via residuale, ossia in mancanza di deducibilità nella determinazione dei singoli redditi.
Il Fatto
Uno studio notarile impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’illegittima deduzione, ai fini IRAP per l’anno 2009, dei contributi versati alla Cassa nazionale del notariato.
La sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, era appellata dall’Amministrazione. La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame, ritenendo i contributi avulsi dal processo produttivo perché destinati a esigenze previdenziali e assistenziali del professionista-persona fisica, e dunque privi del requisito di inerenza. Irrilevante, per i giudici d’appello, la circostanza che i contributi fossero commisurati agli onorari, trattandosi di mero parametro legale di quantificazione. Lo studio notarile proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori dal reddito di lavoro autonomo, muovendo dalla corretta nozione di inerenza ai fini dell’art. 54 T.U.I.R. Il ricorrente contestava in particolare la qualificazione di tali contributi come estranei all’attività professionale, valorizzando la loro destinazione, stabilita dagli artt. 12 e 20 della legge n. 220/1991, anche al funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato.
Il motivo è fondato. La Corte dà continuità all’orientamento consolidato (Cass. n. 7340/2021; Cass. n. 321/2018; Cass. n. 1939/2009; Cass. n. 3596/2001), secondo cui i contributi obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito professionale.
Il percorso argomentativo muove dalla nozione di inerenza: essa non può essere circoscritta alle sole spese necessarie per la produzione del reddito, con esclusione di quelle che ne sono una conseguenza. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non è ricavabile dall’aggettivo “inerente”, il quale, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione che sussiste sia quando una spesa è strumento per realizzare il reddito, sia quando ne costituisce immediata derivazione.
L’art. 54, comma 1, T.U.I.R., nel prevedere che i compensi siano computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde, non esclude la deducibilità dei contributi repertoriali, permanendo invariata la loro inerenza all’esercizio professionale. Ciò anche se gli stessi sono posti dalla legge direttamente a carico del professionista per l’iscrizione dell’atto a repertorio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo e dall’eventuale gratuità della prestazione.
Non è risolutivo il richiamo dell’Amministrazione all’art. 10 T.U.I.R.: la previsione di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, di cui alla lettera e) del primo comma, opera solo in via residuale, ovvero in mancanza di deducibilità nella determinazione dei singoli redditi. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza d’appello cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originaria pretesa erariale, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio e compensazione di quelle dei gradi di merito.
Nota della Redazione
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