Omessa indicazione del credito nel quadro RU: natura negoziale e irretrattabilità della dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6133 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione fiscale con cui il contribuente chiede di fruire di un regime agevolativo ha natura negoziale, non di mera dichiarazione di scienza, sicché la mancata indicazione del credito d’imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non costituisce un errore formale emendabile. La manifestazione di volontà di avvalersi del beneficio è irretrattabile, salvo che il contribuente dimostri l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi dell’art. 1427 cod. civ.. La decadenza dal beneficio per l’autotrasporto, poi, si verifica se il credito non è utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277/2000.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di autotrasporto merci, aveva maturato un credito d’imposta sul gasolio per autotrazione nell’anno 2016. Pur avendo presentato la prescritta istanza all’Agenzia delle dogane, non aveva indicato il credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per quell’anno, utilizzandolo comunque in compensazione nel 2016 e nel 2017. Solo nel gennaio 2022 presentava una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione.
A seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle entrate iscriveva a ruolo il credito indebitamente compensato, emettendo due cartelle di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello della società, riconosceva il credito ma applicava la sanzione ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 nella misura massima, ritenendo l’omessa indicazione un mero errore formale non incidente sul diritto sostanziale. Contro tale sentenza le Agenzie fiscali proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale, rimasta soccombente in primo grado sulla questione del difetto di legittimazione passiva, non aveva proposto appello incidentale né aveva aderito a quello dell’Agenzia delle entrate, prestando così acquiescenza alla statuizione di merito.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo del beneficio di cui al d.P.R. n. 277/2000, rilevando che l’inciso “a pena di decadenza” relativo alla dichiarazione trimestrale da presentare all’ufficio doganale è stato soppresso dal 29/04/2012 ad opera dell’art. 3, comma 13-ter, d.l. n. 16/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 44/2012. La versione applicabile alla fattispecie è quindi quella vigente nel 2016, nella quale la tardiva presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle dogane non determina più la decadenza dal beneficio, diversamente da quanto accade per altre agevolazioni, come quelle per ricerca e sviluppo o per gli incrementi occupazionali.
Tale differente disciplina, tuttavia, non elide l’onere del contribuente di indicare il credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La Corte ha individuato due ordini di ragioni: da un lato, l’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 277/2000 subordina l’utilizzo in compensazione alla circostanza che il credito risulti dalle dichiarazioni e che ne sia stata fatta richiesta, richiesta formulata proprio con la compilazione del quadro RU; dall’altro, la dichiarazione con cui si chiede l’accesso a un regime agevolativo ha natura negoziale, come ribadito da Cass. n. 5163/2025 e Cass. n. 794/2025.
Ne consegue che la mancata indicazione non è un vizio meramente formale: il contribuente, una volta concesso il beneficio, può ma non deve fruirne, e per farlo deve manifestare la propria volontà in dichiarazione. Detta manifestazione è irretrattabile, salvo la prova dell’errore essenziale e riconoscibile ex art. 1427 cod. civ., non potendosi invocare il principio di emendabilità della dichiarazione, che opera solo per le mere esternazioni di scienza.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità dell’errore commesso dalla società, valorizzando la presentazione della dichiarazione all’ufficio doganale, e perché rivaluti, all’esito, anche la statuizione sulle sanzioni.
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Nota della Redazione
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