Motivazione per relationem autosufficiente e rilievo d’ufficio della titolarità del diritto (Cass. civ. Sez. I n. 1849 del 25.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello redatta per relationem è valida quando la condivisione della motivazione di primo grado sia raggiunta attraverso un’autonoma valutazione critica, che emerga, sia pure sinteticamente, dal testo della decisione, conservando la motivazione il carattere dell’autosufficienza e consentendo la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. È invece nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza apprezzarne le argomentazioni rispetto ai temi dibattuti. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, ancorché non oggetto di contestazione dell’altra parte, senza che ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un ricorrente agisce in sede monitoria per ottenere il pagamento di tre milioni di euro, assumendo che la banca aveva rilasciato garanzia a favore di una società di diritto straniero mediante quattro lettere di garanzia, a fronte di titoli cambiari emessi da una società italiana e non onorati. Il decreto ingiuntivo viene opposto dalla banca.

Il Tribunale accoglie l’opposizione, rilevando l’insufficienza della prova sulla titolarità attiva dell’obbligazione in capo all’istante. La Corte d’appello conferma, richiamando le ragioni del primo giudice ed escludendo la legittimazione cartolare per difetto di serie continua di girate. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ., per rigetto per relationem, oltre alla violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., lamentando che i giudici di merito avrebbero travisato l’eccezione della banca, qualificandola come difetto di interesse invece che di legittimazione attiva, e non avrebbero valorizzato la mancata contestazione dei documenti.

La Corte ricorda che la validità della motivazione per relationem presuppone che essa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica, richiamando Cass. Sez. VI n. 459 del 10.01.2022 e Cass. Sez. I n. 14786 del 19.07.2016. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte territoriale non si è limitata a un richiamo acritico: ha operato un autonomo vaglio della decisione di primo grado e una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente esaminati. Il vizio è quindi escluso.

Quanto all’art. 112 cod. proc. civ., la Corte afferma che la carenza di titolarità del rapporto è rilevabile d’ufficio, se risultante dagli atti, ancorché non contestata, richiamando Cass. Sez. Un. n. 2951 del 16.02.2016 e Cass. Sez. L n. 23721 del 01.09.2021. Il tema era stato sollevato sin dal primo grado e discusso in appello, con rispetto del contraddittorio.

Le censure sulla mancata contestazione dei documenti sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. e perché mirano a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, secondo Cass. Sez. Un. n. 34476 del 27.12.2019. Quanto alla documentazione notarile straniera, la Corte chiarisce che essa non è stata privata di valore, ma ritenuta insufficiente per discrasie con le allegazioni.

Il secondo motivo, relativo al rigetto di un’istanza istruttoria, è dichiarato inammissibile: carente di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. e rivolto contro un’ordinanza istruttoria anziché contro la sentenza, senza cogliere la ragione più liquida su cui si fonda la decisione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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