Accertamento sintetico: onere della prova contraria sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 1854 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il redditometro di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Grava pertanto sul contribuente l’onere della prova contraria, da offrire con idonea documentazione, della provenienza non reddituale delle somme, della loro entità e della durata del possesso, ovvero della insussistenza o della minore consistenza del reddito presunto. Non basta dedurre la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, né richiamare la natura di presunzione semplice del redditometro per trasferire all’Ufficio la prova dell’effettivo esborso. La censura che solleciti una rivalutazione delle risultanze di fatto è inammissibile, traducendosi in un non consentito giudizio di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Rimini, notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2009, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973. La rettifica muoveva dalla disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva, segnatamente l’acquisto di quote societarie.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Rimini, che rigettava il ricorso. La C.t.r. dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 177/01/2018, confermava il rigetto. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando l’errata distribuzione dell’onere probatorio; l’Agenzia si costituiva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento sintetico nel testo vigente ratione temporis, tra la legge n. 413/1991 e il d.l. n. 78/2010: il quarto comma consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base di elementi certi connessi alla disponibilità di beni e servizi, mentre il quinto comma riguarda le spese per incrementi patrimoniali. Il sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente.

Secondo costante orientamento, il redditometro pone una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori, il giudice non può privarli del valore presuntivo attribuito dal legislatore, ma può valutare soltanto la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie a mantenere il possesso dei beni. Resta a carico del contribuente la dimostrazione documentale che il maggior reddito è composto da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

I confini della prova contraria sono delimitati: non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della disponibilità economica. La norma esige la prova documentale dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, ancorando a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la riferibilità della maggiore capacità contributiva. Tale prova non è onerosa, potendo essere fornita con gli estratti dei conti correnti bancari.

La decisione impugnata è conforme a questi principi: la C.t.r. ha qualificato il redditometro come presunzione legale e ha ritenuto non adempiuto l’onere del contribuente, che aveva dedotto ma non dimostrato l’avvenuto pagamento delle quote societarie già nel 2008 e non nel 2009. Con giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice di appello ha rilevato l’inconsistenza probatoria del quadro indiziario, in particolare delle scritture private redatte dopo l’atto di acquisto del 22/1/2009, prive dei necessari requisiti di forma e di sostanza.

La censura si risolve, in realtà, nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mostrando di anelare a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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