La nullità antitrust della fideiussione va rilevata solo su fatti acquisiti nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 9088 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ.. Tale rilevabilità officiosa è condizionata all’acquisizione agli atti del giudizio di merito dei fatti costitutivi della nullità stessa, che devono risultare introdotti e provati nel processo. Il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Antitrust non ha natura normativa, ma costituisce un mero atto amministrativo, la cui produzione in giudizio soggiace agli ordinari principi in tema di onere probatorio, senza che possa invocarsi il cd. “fatto notorio”. Ne consegue l’inammissibilità della censura di cassazione che non indichi quando e come i fatti integratori della nullità siano stati acquisiti al giudizio di merito.
Il Fatto
Alcuni fideiussori di una società proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento di un ingente importo dovuto in forza di più contratti di finanziamento garantiti da fideiussioni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello, accogliendo parzialmente il gravame, rideterminava le spese di lite, dichiarando “assorbito” il motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con un unico complesso motivo, plurime violazioni di legge e vizi di motivazione. La società cessionaria del credito resisteva con controricorso, mentre la banca originaria finanziatrice restava intimata. La trattazione veniva fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due profili di doglianza, volti a censurare l’intrinseca illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Ha ricordato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti che non consentano di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum. Nella specie, la motivazione della corte territoriale risultava sintetica ma priva di vizi logici, avendo chiarito che la nullità derivante dalla conformità delle fideiussioni allo schema ABI poteva essere invocata esclusivamente con riguardo alle fideiussioni omnibus e non anche alle fideiussioni specifiche. La corte di merito aveva inoltre precisato che la fideiussione omnibus rilasciata in data successiva non veniva in rilievo, poiché garantiva il contratto di conto corrente e non i contratti di finanziamento posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Con i restanti profili di doglianza, i ricorrenti avevano sostenuto che tutte le fideiussioni in esame avrebbero dovuto considerarsi omnibus e tra loro collegate e che le norme antitrust non si riferirebbero alle sole fideiussioni omnibus ma anche a quelle specifiche. Da tale nullità, seppure parziale, avrebbe dovuto discendere l’applicabilità dell’art. 1957 cod. civ. e la conseguente decadenza della banca dall’azione. La Corte ha dichiarato tali censure inammissibili.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014 e la successiva giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato è pur sempre condizionata alla rilevabilità ex actis degli elementi fattuali sulla cui base l’eccezione possa essere rilevata. Il giudice di legittimità può valutare l’eccezione di nullità del contratto solo se nel giudizio di merito risultino accertati i relativi presupposti di fatto, ossia se quei fatti siano stati ritualmente introdotti e acquisiti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza giuridica. Non è invece consentito introdurre per la prima volta nel processo nuovi fatti oggetto di prova, rimettendo in moto una fase procedimentale ormai chiusa, in ossequio al principio del giusto processo regolato dalla legge.
Nella specie, i ricorrenti non avevano indicato dove e come i fatti a base della pretesa nullità fossero stati introdotti nel processo, risultando i provvedimenti di Banca d’Italia e AGCM prodotti per la prima volta in vista dell’udienza di discussione in appello. La Corte ha inoltre escluso che al provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia possa attribuirsi natura normativa: trattandosi di un mero atto amministrativo, la sua produzione soggiace ai principi in tema di onere probatorio e non può essere surrogata dal ricorso alla nozione di “fatto notorio”. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con correzione della motivazione impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. limitatamente alla declaratoria di “assorbimento” del quinto motivo di appello, e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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