Costi attività illecita indeducibili con sola richiesta rinvio a giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 1858 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, l’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, esclude la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. A tal fine è sufficiente l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, senza che occorra attendere una pronuncia di condanna. La norma, quale ius superveniens astrattamente più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva. È inammissibile, invece, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, che prospettino la stessa questione sotto i profili incompatibili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

Il Fatto

La società contribuente, attiva nel settore della concia del pellame, aveva conferito i liquami raccolti a un consorzio per il trattamento e la depurazione. A valle di tale rapporto, l’Agenzia delle Entrate ha emesso quattro avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012, contestando costi indeducibili ex art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993 e un maggior reddito d’impresa e a fini IRAP di circa 2,5 milioni di euro.

Gli avvisi seguivano un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e un procedimento penale per irregolarità nel trattamento degli scarichi, nel quale i vertici del consorzio erano stati condannati. La società impugnava gli atti impositivi; la CTP respingeva i ricorsi riuniti e la CTR confermava in appello. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, contestavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993 e il difetto di motivazione. La società sosteneva la propria estraneità al reato non colposo, ascritto in via esclusiva al consorzio e ai suoi dipendenti, essendo il reato consistito nell’alterazione dei risultati delle analisi sulla presenza di inquinanti negli scarichi.

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile la censura motivazionale. Ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per effetto del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, risultante dal testo della sentenza, mentre è esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il principio è ricondotto a Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014 e a Cass. civ. n. 29883 del 13.12.2017. Nel caso concreto, la mescolanza tra vizio motivazionale ed errore di diritto rende la censura inammissibile, perché i motivi contestano in realtà l’applicazione della norma sostanziale.

Nel merito, i motivi non sono fondati. La CTR aveva accertato lo stretto legame tra consorzio e società, data la partecipazione di maggioranza del consorzio nel capitale della contribuente, la presenza dei vertici del consorzio negli organi della società e la concessione in comodato di locali di proprietà del consorzio. Il reato, inoltre, non si esauriva nell’alterazione di dati o esami, ma consisteva nella violazione degli artt. 110 cod. pen. e 260 del d.lgs. n. 152/2006, per la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti liquidi, con falsificazione della documentazione delle analisi e dei campioni di controllo.

I costi dei quali la società invocava la deducibilità corrispondono proprio a quanto pagato al consorzio per detta attività illecita, che riguardava anche la gestione e il trattamento dei liquami dalla contribuente conferiti. La Corte richiama Sez. 5, ord. n. 9077 del 01.04.2021, secondo cui l’esercizio dell’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio è sufficiente a escludere la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. Respinta anche la tesi della doppia tassazione, per la diversità dei piani sanzionatori e dei soggetti incisi: il profitto del reato può rilevare per la confisca penale e, per altri, come onere indeducibile.

Il quinto motivo è inammissibile, per la commistione tra contestazione della motivazione e questione di costituzionalità della norma, secondo il principio di Cass. n. 26874 del 23.10.2018. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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