Accertamento IMU e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in materia tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 20082 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso tributario, è inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare acriticamente i motivi del ricorso introduttivo o a prospettare censure generiche, prive del necessario requisito di specificità. L’avviso di trattazione dell’udienza non deve essere comunicato alla parte che non si sia costituita, essendo dovuto solo nei confronti delle parti costituite. La pretesa impositiva dell’IMU è soggetta al termine di decadenza quinquennale, e non alla prescrizione, il cui decorso è interrotto dalla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di legge.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello del Comune, aveva riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012, relativo a taluni immobili siti in Napoli.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi, deducendo vizi di notifica dell’appello, l’intervenuta prescrizione della pretesa, l’errata indicazione degli immobili, il mancato riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale e la mancata notifica della rendita catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta mancata notifica dell’appello e all’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione. Ha accertato che l’appello era stato regolarmente notificato a mezzo PEC all’indirizzo del difensore della contribuente, come risultante dalla ricevuta presente nel fascicolo acquisito. Ha altresì chiarito che, essendo il Comune rimasto contumace, la comunicazione dell’avviso di trattazione non era dovuta, in quanto tale adempimento è previsto solo nei confronti delle parti costituite ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha escluso la fondatezza dellaeccepita prescrizione, precisando che la pretesa è soggetta al termine di decadenza quinquennale e non di prescrizione. Tale termine non si era verificato, essendo l’avviso stato notificato il 22 settembre 2017 per l’anno d’imposta 2012, quindi entro il termine previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
I motivi terzo e quarto, concernenti l’errata indicazione degli immobili e l’esenzione per l’abitazione principale, sono stati dichiarati generici e, comunque, non autosufficienti. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, la quale aveva evidenziato come l’immobile oggetto di tassazione fosse quello effettivamente posseduto e per il quale non era stata fornita la prova della destinazione ad abitazione principale, essendo la residenza ivi fissata solo in epoca successiva all’annualità in contestazione.
Il quinto motivo, infine, è stato ritenuto oltremodo generico e privo di specificità, in quanto il ricorso non si faceva carico di quanto statuito dalla sentenza impugnata circa l’utilizzo delle rendite originarie dell’impianto meccanografico, mai variate, e si limitava a reiterare acriticamente i motivi del ricorso originario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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