Motivazione apparente se la sentenza ignora la rilevanza di una sola fattura soggettivamente inesistente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7795 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; il contribuente deve poi dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non assume rilievo, a tal fine, il numero delle fatture contestate, poiché anche una sola operazione è sufficiente a configurare l’inesistenza soggettiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativamente al periodo d’imposta 2015, a seguito di un p.v.c. della Guardia di Finanza che contestava alla società operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un contesto di frode carosello. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che confermava le riprese a imposizione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva invece l’appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado. Il giudice d’appello riteneva che l’esiguo numero di fatture contestate escludesse l’elemento soggettivo della partecipazione alla frode. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da uno dei soci, rilevando la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soci della società di persone, trattandosi di avviso di accertamento fondato su un p.v.c. che investe unitariamente la società e i suoi componenti.
Ha altresì respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che l’Ufficio non aveva chiesto un rinnovato apprezzamento del fatto, ma aveva prospettato la nullità della sentenza per la sua apoditticità e non controllabilità, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio per cui la motivazione è solo apparente quando non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture (richiamando Sezioni Unite n. 22232 del 2016). Ha inoltre rammentato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello si limitava ad attribuire rilevanza all’esiguo numero di fatture contestate, senza alcuna valutazione critica degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione. La Corte ha chiarito che tale argomentazione è apodittica, poiché anche una sola operazione è sufficiente a configurare l’inesistenza soggettiva, ed ha ribadito i principi in tema di onere della prova (richiamando Sez. 5, sentenza n. 9851 del 2018 e Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 2018): l’Ufficio deve provare la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve dimostrare la diligenza massima esigibile.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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