Revocazione esclusa se il fatto è già terreno di discussione tra le (Cass. civ. Sez. III n. 1994 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è configurabile solo quando la falsa percezione degli atti di causa non abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Il fatto asseritamente male percepito deve essere incontroverso: se su di esso le parti hanno prospettato tesi antitetiche, la questione integra un punto controverso e resta sottratta al rimedio revocatorio. L’errore rilevante deve inoltre possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità, non può investire l’attività interpretativa e valutativa del giudice e deve essere essenziale e decisivo. Ne consegue che, ove la decisione impugnata abbia espressamente esaminato il tema, il ricorso per revocazione è inammissibile per difetto del presupposto del fatto incontroverso.

Il Fatto

Una banca aveva concesso nel 2009 un finanziamento a una società; alcuni garanti erano stati convenuti in giudizio davanti al giudice di primo grado, che aveva emesso decreto ingiuntivo per il pagamento della somma residua. Proposta opposizione, il giudice assegnava alla banca il termine per promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione. Esperito il tentativo, l’opposizione era rigettata e la sentenza era confermata in appello.

I garanti proponevano allora revocazione avverso la pronuncia d’appello, deducendo che la mediazione era stata svolta in modo irregolare: la banca sarebbe comparsa solo tramite un avvocato delegato oralmente, privo di apposita procura notarile, con conseguente improcedibilità del giudizio. La Corte d’appello rigettava la revocazione e i garanti ricorrevano per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso censurava la declaratoria di inammissibilità della revocazione, sostenendo che la questione della regolarità della mediazione non avesse formato oggetto di posizioni contrapposte e dunque non potesse qualificarsi come punto controverso. Richiamavano, a sostegno, un precedente di questa Corte (Sez. V n. 14929 del 2018).

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto più profili. Anzitutto rileva la violazione dei principi di specificità codificati dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: i ricorrenti avevano elencato gli atti del secondo grado senza riprodurne il contenuto, nemmeno indirettamente, impedendo al collegio di verificare in negativo le affermazioni della decisione impugnata. I requisiti formali dell’impugnazione, pur non da interpretare in modo troppo formalistico, impongono di indicare gli atti e i documenti riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (si citano, tra le altre, Cass. civ. Sez. III n. 23526 del 2024 e n. 23055 del 2024).

Nel merito, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi. La revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, che ricorre in due sole ipotesi: la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Il principio è compendiato dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, secondo cui l’errore rilevante non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere evidenza assoluta ed essere essenziale e decisivo, sempreché il fatto non abbia costituito terreno di discussione delle parti.

La Corte ricostruisce quindi il regime della mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010: è necessaria la comparizione personale delle parti assistite dal difensore, pur potendo esse farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di apposita procura, eventualmente coincidente con il difensore. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata anche quando una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro la propria indisponibilità a procedere oltre. Il termine di quindici giorni fissato dal giudice non ha natura perentoria, perché dall’art. 5, comma 2 bis, del medesimo decreto si ricava che l’improcedibilità è collegata al solo evento dell’esperimento del procedimento, non al rispetto del termine di presentazione della domanda (si richiama Cass. n. 4133 del 2024).

Nel caso concreto, la Corte d’appello non è incorsa in errore revocatorio. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge ictu oculi che le deduzioni poste a fondamento della revocazione avevano costituito oggetto di uno specifico motivo di gravame e di discussione tra le parti: manca, dunque, il presupposto del fatto incontroverso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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