Contumace e prova della nullità della notificazione per impugnare oltre l’anno (Cass. civ. Sez. I n. 1984 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l’abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione solo a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione, nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ., sia della mancata conoscenza del processo determinata da tale nullità. Non rileva la conoscenza legale del processo, essendo sufficiente quella di fatto. L’inammissibilità dell’impugnazione della sentenza non definitiva proposta da uno solo dei litisconsorti non produce alcuna rimessione in termini per gli altri, che non l’abbiano impugnata né abbiano formulato riserva di impugnazione. Nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di un’associazione non riconosciuta non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti gli associati, potendo la domanda essere validamente proposta nei confronti di chi riveste la presidenza o la direzione ai sensi dell’art. 36, secondo comma, cod. civ..
Il Fatto
La vicenda riguarda il contenzioso interno a un partito politico in ordine all’uso del simbolo e alla validità di alcune delibere assembleari adottate nel febbraio 2008. Un primo giudizio fu promosso dal segretario nazionale, in proprio e in qualità, per l’inibitoria dell’uso del simbolo e il risarcimento del danno; un secondo giudizio mirò a far dichiarare nulle le delibere assembleari e congressuali.
Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Trani dapprima respinse l’eccezione di estinzione con sentenza non definitiva, poi accolse le domande con la sentenza definitiva. La Corte d’appello di Bari dichiarò inammissibile l’appello avverso la sentenza non definitiva, per decorso del termine e carenza di riserva di impugnazione, e rigettò gli appelli avverso la sentenza definitiva. I soccombenti ricorsero per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della legittimazione del contumace a impugnare oltre il termine annuale. Richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che tale facoltà è subordinata alla duplice prova della nullità della citazione o della sua notificazione e della mancata conoscenza di fatto del processo. Il collegio osserva che la Corte territoriale si è attenuta a questi principi, rilevando che il ricorrente aveva prospettato il vizio in modo apodittico, senza provarlo, e aveva anzi ammesso di avere appreso dell’esistenza del giudizio in data 18 ottobre 2020, quando il processo era ancora pendente.
Da ciò la Corte d’appello ha correttamente desunto la possibilità, per il contumace, di costituirsi e svolgere le proprie difese in quella sede, con la conseguenza che l’inammissibilità dell’impugnazione non poteva essere superata. La Corte aggiunge che tale inammissibilità esclude ogni effetto di rimessione in termini per gli altri ricorrenti, i quali non avevano impugnato la sentenza non definitiva né formulato riserva di impugnazione.
Quanto alla prospettata violazione del contraddittorio, il collegio esclude l’omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva esaminato l’eccezione di litisconsorzio necessario e l’aveva implicitamente rigettata mediante l’assorbimento. Nel merito, la Corte chiarisce che la controversia, vertendo sull’abuso del simbolo e sull’impugnazione di delibere di un’associazione non riconosciuta, va ricondotta ai rapporti tra associazione e associati: ai sensi dell’art. 36, secondo comma, cod. civ., l’impugnazione può essere proposta nei confronti di chi ha la presidenza o la direzione, senza necessità di integrare il contraddittorio verso tutti gli associati.
La Corte dichiara poi inammissibile il motivo sull’omessa ricostruzione del fascicolo, poiché la parte che censura tale vizio deve richiamare il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza decisiva, onere non assolto. Parimenti inammissibile è il motivo sull’istanza di ricusazione, non essendo l’ordinanza di rigetto autonomamente impugnabile, ma sindacabile solo attraverso il controllo sulla sentenza del giudice invano ricusato. Gli ultimi motivi, relativi alla legittimazione delle parti e all’interpretazione dello statuto, sono disattesi o dichiarati inammissibili. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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