Fideiussione del socio: la cessazione dello status non è presupposizione (Cass. civ. Sez. III n. 1995 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presupposizione non attiene all’oggetto, alla causa o ai motivi del contratto, ma consiste in una circostanza ad esso esterna, comune a entrambi i contraenti o quanto meno nota all’altro, obiettiva e certa, che le parti hanno elevato a fondamento dell’efficacia del negozio anche in assenza di un espresso riferimento. Perché la presupposizione sussista, la situazione di fatto o di diritto deve essere indipendente dalla volontà e dall’attività delle parti. Ne consegue che la qualità di socio del debitore principale, assunta dal fideiussore al momento del rilascio della garanzia, non può qualificarsi come presupposto implicito del contratto di fideiussione. La sua cessazione, dipendendo dalla volontà del garante, difetta del requisito dell’obiettività: il venir meno dello status sociale non determina pertanto la sopravvenuta inefficacia della garanzia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva rilasciato alcune fideiussioni a garanzia dei debiti di una società della quale era socio fino al settembre 2006. Ceduti i crediti, la cessionaria e la mandataria convennero in giudizio il garante per il pagamento. Chiamato a rispondere, egli chiese di dichiarare la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia delle garanzie.
Il Tribunale rigettò le domande. La Corte d’appello respinse l’impugnazione, escludendo che la perdita dello status di socio potesse integrare la presupposizione dedotta e ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla violazione dell’art. 1956 cod. civ. Il garante ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’interpretazione del contratto e la qualificazione della qualità di socio come presupposto implicito delle garanzie. La Corte lo dichiara infondato. Il sindacato di legittimità non investe la ricostruzione della volontà delle parti né il risultato interpretativo in sé, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici e la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di merito.
Nel merito, la Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato sulla presupposizione: Cass. Sez. III n. 12235 del 2007, poi ribadito da Sezioni Unite n. 9909 del 2018, da Sez. III n. 17615 del 2020 e da Sez. I n. 40729 del 2021. La circostanza posta a fondamento del negozio deve essere esterna, comune ai contraenti o nota all’altro, obiettiva e certa, elevata dalle parti a presupposto condizionante l’efficacia del contratto.
La Corte d’appello aveva valorizzato una serie di elementi — il periodo di rilascio delle garanzie, l’asserita unica ragione della loro sottoscrizione, il ruolo rivestito dal garante — tutti privi di attitudine probatoria, perché riferiti a motivi soggettivi non condivisi dalle controparti. Il profilo decisivo, però, è un altro e assorbente: la situazione invocata è pacificamente priva del carattere obiettivo, poiché la cessazione dello status di socio dipende dalla volontà e dall’attività del garante stesso.
Su questa base il primo motivo è respinto. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1956 cod. civ. e all’onere della prova, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha indicato gli atti e i documenti sui quali fondava la censura, né la loro collocazione nel fascicolo, gravando sulla parte l’obbligo di consentire alla Corte la verifica degli atti e non la loro ricerca.
L’inammissibilità del secondo motivo assorbe il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Il settimo motivo, sulla violazione dell’art. 1938 cod. civ., è inammissibile per difetto di specificità; l’ottavo, sulla disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.; il nono, sulla nullità per contrasto con la normativa antitrust, è parimenti inammissibile; il decimo, sulla liquidazione delle spese, è inammissibile per non aver impugnato la motivazione sul punto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
- Art. 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso