Giudicato esterno e successione di contratti a termine nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2095 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno copre l’azione quale è stata concretamente esercitata, sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti i fatti implicitamente inclusi nella medesima causa petendi. Non è pertanto riproponibile la domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto quando restino identici il fatto principale storicamente individuato e il petitum, non valendo a superare il giudicato la prospettazione di aspetti diversi che non incidono sul nucleo dei fatti né nuove interpretazioni giurisprudenziali della fattispecie. Nel pubblico impiego, la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è legittima quando un’apposita e motivata delibera la disponga ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933; tale scelta è sindacabile non quanto all’opportunità, ma solo quanto alla ravvisabilità di una motivazione. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che si risolva nella mera confutazione dell’iter valutativo del giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente era stata assunta reiteratamente, con contratti a termine, quale professore d’orchestra presso una fondazione lirico-sinfonica. Davanti al Tribunale adito aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della clausola appositiva del termine, anche per mancata valutazione dei rischi, la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010 e la ricostruzione della carriera.
La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda. Aveva ritenuto infondata l’eccezione di illegittimità del patrocinio di un avvocato del libero foro e aveva accolto l’eccezione di giudicato esterno relativa ai contratti stipulati fino al 27.3.2015, già oggetto di altra pronuncia. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 43 R.D. n. 1611/1933 e 1 d.l. n. 345/2000, imputando alla Corte territoriale una motivazione incongrua sulla validità della costituzione della fondazione a mezzo di avvocato del libero foro. Il motivo è infondato: secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 24346/2024), è sufficiente la previsione dell’art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, che autorizza in casi speciali la deroga, perché un’apposita e motivata delibera disponga il patrocinio esterno. Tale delibera è sindacabile non quanto all’opportunità della scelta, ma solo quanto alla ravvisabilità di una motivazione, nella specie esistente.
Con il secondo motivo la ricorrente contestava la ritenuta fondatezza dell’eccezione di giudicato rispetto ai contratti conclusi fino al 27.3.2015, deducendo una diversità di causa petendi: nel giudizio definito con sentenza n. 710/2017 l’illegittimità era prospettata per mancanza della causale, nel presente giudizio per il protrarsi oltre il limite dei trentasei mesi dell’occupazione precaria.
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11161/2019: il giudicato copre l’azione quale è stata concretamente esercitata, sui fatti costitutivi allegati e su quelli implicitamente inclusi nella medesima causa petendi. Restano fermi il fatto principale — la successione dei contratti a termine dedotta — e il petitum — la conversione a tempo indeterminato. La prospettazione di aspetti diversi che non incidono sul nucleo dei fatti, o di diverse interpretazioni giurisprudenziali, non consente di riproporre la domanda. Il motivo è quindi infondato.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 81/2015 e alla specificità delle causali, è inammissibile: si risolve nella mera confutazione dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale. Questa, contrariamente a quanto sostenuto, ha preso in considerazione la particolarità dell’apporto lavorativo, apprezzandola non con riferimento alla sua formale inserzione nel testo contrattuale, ma come caratteristica emergente in concreto nel contesto lavorativo.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo, con cui si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla contraddittorietà degli elementi istruttori. La ricorrente non indica quale affermazione concreti la smentita della dichiarazione resa in sede testimoniale circa l’avvenuta ricezione dell’opuscolo informativo sui rischi, non potendosi fondare l’inaffidabilità di quella dichiarazione sulla mancata produzione dell’opuscolo aggiornato al d.lgs. n. 81/2008. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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