Il giudice di merito non sindaca l’opportunità della scelta organizzativa ma verifica le ragioni della revoca dell’incarico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12118 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo la violazione dell’art. 2103 cod. civ., non si confronti con il decisum della sentenza impugnata, il quale abbia accertato l’insussistenza della ragione organizzativa addotta dal datore di lavoro a fondamento della revoca di un incarico attribuito con accordo transattivo. Il giudice di merito, nel verificare la legittimità della revoca, non sindaca l’opportunità della scelta imprenditoriale, ma accerta la sussistenza dei presupposti di fatto che la giustificano. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, salvo che si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso prove legali o abbia recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte va fatta valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Il Fatto

Un lavoratore, dopo aver concluso con la società un accordo transattivo che gli attribuiva l’incarico di responsabile di UOC e il relativo trattamento economico in cambio della rinuncia al superminimo, veniva successivamente revocato da tale incarico. Il lavoratore adiva il tribunale chiedendo il ripristino dell’incarico e il pagamento delle differenze retributive.

Il giudice di primo grado rigettava le domande, ma la Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva le pretese del lavoratore, ritenendo non dimostrata l’effettiva soppressione delle funzioni addotta dalla società a fondamento della revoca e rilevando che, secondo la previsione aziendale, la revoca poteva avvenire solo nei casi tassativamente indicati. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale la società deduceva la violazione dell’art. 2103 cod. civ., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015. Il motivo non coglieva il decisum, poiché la sentenza impugnata non aveva sindacato l’opportunità della scelta organizzativa, ma aveva accertato che la revoca dell’incarico e del trattamento economico, attribuiti in esecuzione dell’accordo transattivo, non erano giustificati dalla ragione organizzativa che la stessa società aveva invocato. La ricorrente non aveva contestato la validità dell’accordo né prospettato che la revoca fosse stata disposta per ragioni diverse.

Con il secondo motivo, la società lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., deducendo il travisamento della prova testimoniale. La Corte ha ribadito che la violazione di tali norme non può essere censurata per un’erronea valutazione del materiale istruttorio, essendo il libero convincimento del giudice di merito sindacabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, la Corte ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura del fatto probatorio prospettata dalla parte va fatta valere ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ..

La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e condannato la società al pagamento delle spese, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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