Inapplicabilità dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 alla mobilità dei collaboratori esperti linguistici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23052 del 11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici con le Università è espressamente qualificato dall’art. 4 del D.L. n. 120/1995 come rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e, in quanto tale, non è soggetto alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, a meno che disposizioni specifiche non ne prevedano l’assimilazione. Ne consegue che alla procedura di mobilità intercompartimentale del personale CEL non si applica l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ma esclusivamente la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva del comparto Università, che regola i trasferimenti (ex art. 37 CCNL 21 maggio 1996 e art. 57 CCNL 27 gennaio 2005) senza prevedere alcun limite di anzianità di servizio per l’accesso alle procedure stesse. È quindi illegittima la previsione del bando che escluda i dipendenti più anziani, in quanto contrastante con la contrattazione collettiva e con la stessa logica della mobilità, non trovando giustificazione in asserite esigenze di contenimento della spesa.

Il Fatto

Una collaboratrice esperta linguistica, in servizio a tempo indeterminato presso un Ateneo, veniva esclusa dalla procedura di mobilità esterna indetta da altra Università. Il bando richiedeva, quale requisito di partecipazione, un’anzianità di servizio non superiore a otto anni e il godimento di un trattamento economico non superiore ad una determinata cifra. La lavoratrice, pur avendo un trattamento economico inferiore alla soglia, superava però il limite di anzianità. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo legittima la clausola del bando in quanto finalizzata a garantire un risparmio di spesa per l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, aveva rilevato d’ufficio una questione di valenza nomofilattica, sollecitando il contraddittorio delle parti sull’applicabilità dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 alla fattispecie. Nel decidere il primo motivo di ricorso, la Corte prende le mosse dalla natura del rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici, qualificato dalla legge come rapporto di diritto privato. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 8985 del 2010), la sentenza esclude che la disciplina del pubblico impiego possa trovare applicazione ai rapporti qualificati come privati da speciali disposizioni, salvo espressa previsione legislativa di assimilazione.

Da tale premessa discende l’inapplicabilità dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 alla mobilità del personale CEL. La disciplina della fattispecie va invece ricercata nella contrattazione collettiva di comparto, alla quale la norma speciale rinvia non solo per il trattamento retributivo ma anche per il regime di impegno e l’obbligo di esclusività. La Corte valorizza il meccanismo di rinvio della contrattazione collettiva, nota al giudice ex officio secondo il principio iura novit curia.

L’esame delle previsioni contrattuali — in particolare l’art. 57 del CCNL 27 gennaio 2005 sui trasferimenti — evidenzia che la procedura di mobilità è disciplinata facendo esclusivo riferimento al posto da ricoprire, senza alcuna riserva per l’amministrazione di indicare requisiti ulteriori come quelli previsti dalla norma del testo unico sul pubblico impiego. La clausola del bando che limitava l’accesso in base all’anzianità di servizio si pone quindi in contrasto con la contrattazione collettiva e con la logica stessa della mobilità, realizzando una discriminazione ai danni dei dipendenti più esperti.

La Corte precisa che l’esigenza di contenimento della spesa non giustifica la restrizione, poiché la contrattazione collettiva prevede già un meccanismo di inquadramento nella posizione stipendiale sulla base del maturato economico, volto a garantire la sola conservazione del trattamento acquisito presso l’amministrazione di provenienza. Accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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