Coefficiente moltiplicativo amianto applicabile solo al periodo lavorativo (Cass. civ. Sez. L n. 23808/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di moltiplicazione di 1,5, previsto dall’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, opera esclusivamente sul periodo lavorativo e non anche sulle quote contributive o sul montante contributivo. L’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003, non ha modificato tale meccanismo, limitandosi a ridurre il coefficiente a 1,25 e a circoscrivere l’effetto alla determinazione dell’importo, senza estendere la moltiplicazione al montante. Nel sistema contributivo, pertanto, l’applicazione del beneficio non produce alcun incremento della misura della pensione, restando confinata alla sola anticipazione del diritto alla prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una pensione anticipata, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, per 923 settimane comprese tra il 31 dicembre 1995 e il 2 ottobre 2003. L’INPS, in sede di liquidazione, aveva applicato il beneficio ai fini della maturazione del diritto, ma non aveva moltiplicato per 1,5 il montante contributivo relativo a quel periodo, limitandosi a incrementare l’anzianità contributiva. Il pensionato, ritenendo che il coefficiente moltiplicativo dovesse applicarsi anche alle quote contributive, ha agito in giudizio per ottenere la riliquidazione della pensione. Il Tribunale di Patti e la Corte d’Appello di Messina hanno rigettato la domanda. Avverso la sentenza della Corte territoriale, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio secondo cui il coefficiente di moltiplicazione di cui all’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 si applica esclusivamente al “periodo lavorativo” e non anche al montante contributivo. La decisione si fonda sull’interpretazione letterale della norma, che testualmente prevede la moltiplicazione dell’“intero periodo lavorativo” esposto all’amianto, senza alcun riferimento ai contributi versati. La Corte ha escluso che l’art. 47 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, abbia introdotto un meccanismo diverso: la modifica normativa si è limitata a ridurre il coefficiente da 1,5 a 1,25 e a stabilire che l’effetto della moltiplicazione vale ai soli fini della determinazione dell’importo e non più della maturazione del diritto, senza però estendere l’operatività del coefficiente al montante contributivo.
La Corte ha chiarito che nel sistema retributivo, in vigore fino al 31 dicembre 1995, l’aumento del periodo lavorativo determinava un incremento indiretto della pensione, in quanto il calcolo si basava sul prodotto tra anzianità contributiva e retribuzione pensionabile. Tuttavia, con l’introduzione del sistema contributivo, la misura della pensione è determinata dal montante contributivo e dal coefficiente di trasformazione, sicché l’incremento dell’anzianità non produce alcun effetto sull’importo della prestazione. La Corte ha evidenziato che il legislatore ha previsto espressamente, in altre ipotesi, l’incremento del montante contributivo (ad esempio per il personale delle Forze armate o per i lavoratori usuranti), ma non per l’esposizione all’amianto, escludendo così ogni possibilità di estensione analogica.
La Suprema Corte ha altresì richiamato il proprio recente orientamento (Cass. n. 1340/2026), secondo cui la ratio del beneficio è quella di assicurare una più rapida acquisizione del diritto a pensione, in considerazione della rischiosità dell’attività lavorativa, e non quella di garantire un generale miglioramento della posizione contributiva. La Corte ha quindi concluso che la pretesa del ricorrente di applicare il coefficiente moltiplicativo al montante contributivo non trova alcun fondamento positivo e contrasta con la lettera e la ratio della norma. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.