Attività intramuraria e onere della prova: il rendiconto non contestato regge se manca impugnazione della ratio autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8497 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione di regolamenti aziendali che disciplinano l’attività libero professionale intramuraria, dedotta con ricorso per cassazione, è inammissibile se gli atti non sono specificamente indicati tra gli allegati del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e se non se ne fornisce una completa esposizione. L’interpretazione di un atto unilaterale/regolamento, soggetto al regime dell’art. 1324 c.c., è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. È altresì inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, mira ad una rivalsa dei fatti e delle risultanze probatorie. Inoltre, qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, anche avverso le altre.
Il Fatto
Un dipendente di una Azienda Sanitaria Locale otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria nell’anno 2013. Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione proposta dall’Azienda, e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 79/2022, respingeva l’appello dell’ASL. La Corte territoriale riteneva il diritto del lavoratore provato dalla documentazione prodotta, in particolare dal rendiconto depositato, non contestato in modo specifico dall’Azienda. La ASL proponeva quindi ricorso per cassazione, rimanendo il lavoratore intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui l’ASL deduceva la violazione di plurime disposizioni dei regolamenti aziendali sull’attività intramuraria e dell’art. 2697 c.c., lamentando la difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari e la mancata considerazione delle proprie contestazioni. Il motivo è stato ritenuto inammissibile sotto molteplici profili.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente indicato i regolamenti aziendali tra gli allegati al ricorso, contravvenendo all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ed ha richiamato il principio per cui la violazione di tali atti è strettamente collegata alla loro interpretazione, che non può essere sindacata in legittimità senza una completa ed integrale esposizione delle disposizioni stesse. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato le regole ermeneutiche violate, atteso che l’interpretazione di un regolamento è censurabile solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. n. 20787/2024).
Con riferimento alla censura sulla mancata contestazione del rendiconto, la Corte ha rilevato l’omessa indicazione della sede processuale in cui erano state dedotte le contestazioni, in violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso.
La Corte ha poi valorizzato la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione anche sul criterio di vicinanza e disponibilità dei mezzi di prova. Tale statuizione, non impugnata dalla ricorrente, comporta l’applicazione del principio per cui l’omessa impugnazione di una delle ragioni autonome della decisione determina l’inammissibilità del ricorso avverso le altre. Infine, la censura è stata ritenuta volta, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.