Litispendenza esclusa tra accertamento del credito e appello: continenza e sospensione (Cass. civ. Sez. I n. 2144 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La litispendenza presuppone l’identità dei soggetti, del petitum, inteso quale bene della vita, e della causa petendi. Quando una causa abbia ad oggetto più domande, una sola delle quali identica a quella avanzata nell’altro procedimento, la litispendenza può essere dichiarata con riferimento a quella singola domanda. La continenza sussiste anche quando la definizione delle questioni dedotte in un giudizio incide sull’esistenza e sull’entità del credito oggetto dell’altro, essendo le domande originate dal medesimo rapporto negoziale e tra loro interdipendenti. In presenza di cause pendenti in gradi diversi e in rapporto di continenza non si applica l’art. 39, comma 1, cod. proc. civ., né è possibile la rimessione ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ.: il coordinamento va assicurato mediante sospensione del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato.
Il Fatto
Una società, ammessa al concordato preventivo, aveva impugnato davanti alla Corte d’appello la sentenza che, respinte le sue domande, aveva accolto quelle della struttura sanitaria in ordine a un contratto di appalto, accertando la risoluzione per inadempimento e il conseguente debito restitutorio dell’anticipazione. Nel giudizio di gravame la stessa società aveva contestato l’addebito della risoluzione e la quantificazione del debito; in via subordinata, per il caso di conferma, aveva chiesto accertarsi che gli importi riconosciuti erano indicati in via puramente nominale, senza privilegio o prededuzione in relazione alla procedura concorsuale.
Nelle more, la società aveva avviato davanti al Tribunale di Rovigo un procedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo accertarsi la natura chirografaria del credito vantato dalla struttura, la sua sottoposizione a falcidia secondo il piano omologato, la riduzione dell’importo e la fissazione del termine di pagamento. Il Tribunale, ritenute coincidenti le domande sotto il profilo del petitum e della causa petendi, aveva dichiarato la litispendenza ex art. 39, comma 1, cod. proc. civ., disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Avverso tale ordinanza la società ha proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la nozione consolidata di litispendenza, che richiede identità di soggetti, di petitum — inteso come bene della vita richiesto — e di causa petendi, ossia del fatto costitutivo della domanda, come precisato da Cass., Sez. Un. n. 17443 del 2014. La diversa posizione processuale delle parti non assume rilievo.
La continenza, invece, ricorre non solo in caso di differenza quantitativa di petitum, ma anche quando le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico dell’altra o siano in tutto o in parte comuni, avendo le domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando interdipendenti o contrapposte, così che la soluzione dell’una incide sull’altra. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 2 n. 11888 del 2023 e Cass., Sez. 6-2 n. 5340 del 2022.
Nel caso concreto, davanti alla Corte d’appello la società aveva chiesto in via principale un accertamento di segno opposto rispetto alla sentenza di primo grado, contestando la risoluzione e la quantificazione del debito, e solo in via subordinata l’accertamento sulla natura nominale dell’importo. Davanti al Tribunale di Rovigo aveva invece domandato ulteriori accertamenti: la natura chirografaria del debito, l’ammontare della falcidia e il termine di pagamento. Il credito oggetto dei due giudizi è il medesimo, ma è ancora sub iudice, poiché la sua esistenza e la sua entità dipendono dall’esito dei motivi di impugnazione proposti in via principale davanti alla Corte di merito.
Difetta quindi l’identità di petitum e la fattispecie rientra nella continenza: le domande nascono dal medesimo rapporto negoziale, sono interdipendenti e in parte comuni, essendo in entrambi i giudizi richiesto l’accertamento sulla natura chirografaria del credito. La definizione delle questioni del giudizio di gravame influisce sull’esistenza e sull’entità del credito accertando dal Tribunale.
La Corte ribadisce che in caso di continenza non opera il meccanismo dell’art. 39, comma 1, cod. proc. civ.. Se le cause pendono in gradi diversi, non è possibile rimettere la causa successivamente proposta al giudice preventivamente adito ex art. 39, comma 2, cod. proc. civ.; l’esigenza di coordinamento va soddisfatta mediante sospensione del processo che avrebbe dovuto subire l’attrazione dell’altro, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, l’ordinanza impugnata è cassata e la dichiarazione di litispendenza è esclusa; le spese sono demandate al merito.
Nota della Redazione
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