Regolamento di competenza inammissibile per difetto di interesse ad impugnare (Cass. civ. Sez. I n. 2143 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento facoltativo di competenza è inammissibile quando la parte che lo propone non è rimasta soccombente sul capo della decisione che ha respinto l’eccezione di litispendenza. Il difetto di interesse ad impugnare sussiste allorché l’eccezione sia stata formulata dalla controparte e il giudice l’abbia rigettata, così che la relativa statuizione è a favore, e non contro, il ricorrente. I motivi che investono l’oggetto e l’estensione del giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., e non le statuizioni sulla litispendenza, restano estranei al regolamento e non ne superano il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

Una società ha proposto opposizione a precetto, ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ., avverso l’atto con cui la struttura sanitaria le aveva intimato il pagamento di una somma rilevante in forza di una sentenza del Tribunale di Venezia. A fondamento dell’opposizione la società ha dedotto il vincolo del proprio patrimonio al piano di concordato in continuità, con conseguente divieto di azioni esecutive, e comunque la mancata applicazione della falcidia concordataria all’importo intimato.

Nel giudizio la struttura sanitaria ha eccepito, tra l’altro, la litispendenza rispetto ad altri procedimenti pendenti e la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione. Il Tribunale di Rovigo ha respinto l’eccezione di litispendenza e ha dichiarato l’esistenza del diritto della creditrice a procedere a esecuzione forzata, limitatamente alla somma indicata nell’atto di precetto e al netto di quanto corrisposto in corso di causa. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso l’opportunità della riunione del procedimento con altro regolamento di competenza indicato dalla ricorrente, trattandosi di impugnazione proposta contro un provvedimento diverso da quello in questa sede impugnato.

Nel merito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. La ricorrente non risulta soccombente sul capo della decisione che ha respinto l’eccezione di litispendenza: dalla lettura della sentenza impugnata emerge che tale eccezione era stata formulata dalla struttura sanitaria e non dalla società, la quale anzi, nello stesso ricorso, ne ha affermato l’inesistenza.

La Corte ha poi rilevato che neppure i singoli motivi superano il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo non contiene alcuna critica alla statuizione sulla litispendenza, ma censura l’accertamento compiuto dal Tribunale, ritenuto eccedente i poteri del giudice dell’opposizione a precetto: si tratta di questione attinente al merito della vertenza e all’oggetto del giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., non alle statuizioni sulla litispendenza.

Il secondo motivo, prospettato come violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., si risolve in enunciazioni generiche, senza illustrare le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto accertare la litispendenza, statuire sui vizi del precetto ovvero sospendere il procedimento. La Corte ha osservato che non risulta formulata alcuna istanza di sospensione e che l’eventuale rigetto di essa non è impugnabile con il regolamento di competenza, richiamando sul punto Cass., Sez. III, ordinanza n. 14091 del 22/05/2023. Il terzo motivo, infine, non contiene censure alla statuizione sulla litispendenza, ma solo l’istanza di riunione, sulla quale si è già provveduto.

Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 615 c.p.c.

Tutte le 456 sentenze sull'art. 615 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *