Medici specializzandi, nessuna retroattività della disciplina del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 2240 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia di medici specializzandi, sotto il profilo della adeguata rimunerazione, si è perfezionato con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, limitandosi a codificare in un testo unico le precedenti direttive, e non definisce la misura della rimunerazione, la cui soglia resta affidata alla discrezionalità degli Stati membri, con il solo limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il differimento dell’entrata in vigore della più favorevole disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 all’anno accademico 2006-2007 rientra nella discrezionalità del legislatore e non integra né un tardivo recepimento del diritto dell’Unione, né una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. Il rapporto dei medici specializzandi non è equiparabile al lavoro subordinato, restando inapplicabile l’art. 36 Cost.
Il Fatto
I medici ricorrenti, laureatisi in medicina e ammessi a diverse scuole di specializzazione, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni Ministeri, chiedendo il riconoscimento di un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione concluso. Essi hanno sostenuto che l’incremento dei compensi previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 aveva trovato attuazione solo con la legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che tale aggiornamento doveva essere loro riconosciuto, essendosi svolti i corsi in epoca anteriore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha respinto il gravame. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nucleo della questione: se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato e se e quando l’Italia abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una rimunerazione adeguata. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata e il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) cod. proc. civ.
Il Collegio richiama la sentenza n. 17051 del 2018 e le numerose conformi, osservando che la direttiva del 1993 si prefigge, per motivi di razionalità e chiarezza, solo la codificazione delle direttive precedenti, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento. Il termine “adeguata rimunerazione” compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova senza modifiche nell’Allegato I alla direttiva del 1993.
Il punto decisivo è che l’Italia aveva adempiuto già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La normativa europea non contiene alcuna definizione di rimunerazione adeguata, la cui soglia spetta agli Stati membri fissare nell’esercizio della propria discrezionalità. Il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dagli obblighi europei. L’inadempimento è cessato con il decreto del 1991, come affermato dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze Carbonari e Gozza.
Il differimento della normativa più favorevole rientra nella discrezionalità legislativa e non viola l’art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza. Non si pone alcuna questione di rinvio pregiudiziale né di costituzionalità. Quanto all’indicizzazione triennale della borsa di studio, la Corte conferma l’orientamento secondo cui l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ha consolidato la quota del Fondo sanitario ed escluso l’applicazione dell’art. 6, rilievo avallato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024.
Il ricorso è rigettato. La Corte non condanna i ricorrenti alle spese, essendo tardivo il controricorso, ma dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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