Medici specializzandi: no alla retribuzione adeguata prima del 2006 (Cass. civ. Sez. III n. 2239 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recepimento degli obblighi comunitari in materia di rimunerazione adeguata dei medici specializzandi è avvenuto con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che ha posto fine all’inadempimento dell’Italia già accertato dalla Corte di giustizia UE. La direttiva n. 93/16/CE non ha portata innovativa, limitandosi a riunire in un testo unico le precedenti direttive e lasciando agli Stati membri la determinazione della soglia di adeguatezza. Il differimento al 2006-2007 dell’applicazione del più favorevole regime del d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce esercizio della discrezionalità legislativa, non sindacabile sul versante della ragionevolezza ex art. 3 Cost., né idoneo a configurare un tardivo recepimento del diritto dell’Unione europea.

Il Fatto

Alcuni medici, già laureati e ammessi alle scuole di specializzazione in anni accademici anteriori al 2006-2007, hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il riconoscimento del diritto a un’adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione positivamente concluso. A sostegno della domanda hanno dedotto che l’incremento dei compensi previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, in attuazione della direttiva 93/16/CE, aveva ricevuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e hanno invocato l’indicizzazione triennale e l’adeguamento annuale delle borse di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificando l’importo dell’adeguata remunerazione come frutto di scelta discrezionale del legislatore. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, escludendo la retroattività del regime più favorevole e negando che la prestazione degli specializzandi fosse equiparabile al lavoro subordinato. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento espresso dalla sentenza n. 17051 del 2018 e dalle numerose pronunce conformi successive. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, che determinò la borsa di studio in lire 21.500.000 con incremento annuale in base al tasso programmato di inflazione.

Il passaggio centrale riguarda la portata della direttiva n. 93/16/CE. La Corte ha osservato che essa, come emerge dal suo primo Considerando, si propone soltanto di codificare «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza» le precedenti direttive, riunendole in un testo unico, senza modificare il concetto di rimunerazione adeguata. Il termine compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova immutato nell’Allegato I alla direttiva del 1993.

Conseguentemente, secondo il Collegio, lo Stato italiano aveva già adempiuto al proprio obbligo con il d.lgs. n. 257 del 1991. La normativa europea non contiene alcuna definizione di rimunerazione adeguata, la cui soglia è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, limitata dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce dunque una successiva scelta discrezionale del legislatore, non vincolata dagli obblighi comunitari, come già affermato dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze Carbonari e Gozza.

La Corte ha poi aggiunto che la controversia finisce per investire esclusivamente l’ordinamento interno, mirando all’applicazione retroattiva di una normativa più favorevole. Il differimento della sua entrata in vigore rientra nella discrezionalità legislativa e non viola l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, poiché una normativa migliorativa può essere fatta entrare in vigore nel momento reputato opportuno. Ne derivano l’esclusione di qualsiasi questione di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale.

Quanto al secondo motivo, relativo all’adeguamento triennale delle borse di studio per gli anni accademici 1998-2005, la Corte ha richiamato l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse, escludendo l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. L’orientamento è stato avallato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 2024. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre è stata respinta la richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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