Ottemperanza al giudicato e obbligo di pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Piemonte n. 446 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la domanda di esecuzione del giudicato è ammissibile quando il titolo azionato sia attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato al domicilio reale dell’Amministrazione, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme liquidate nel termine assegnato. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, il cui compenso, se dipendente pubblico, è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. L’inerzia seriale giustifica la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente per un importo liquidato in euro 808,98, oltre interessi legali. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale a mezzo di posta elettronica certificata.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme, in linea capitale e a titolo di interessi, con l’eccezione delle spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che attestava l’invio della sentenza per l’esecuzione, senza però fornire prova dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Secondo il Collegio tale termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava, inoltre, alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato.
Ricorrendo i presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali. Il ricorrente dovrà avvisare prontamente il commissario dell’infruttuoso decorso del termine con istanza indicante anche il proprio codice fiscale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato, e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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