Redditometro: travolgimento di una sola annualità inficia l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 2380 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico fondato sul cosiddetto redditometro, l’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non impone all’Ufficio di procedere contestualmente all’accertamento per due o più periodi d’imposta, ma esige che l’atto indichi, sia pure sommariamente, le ragioni per le quali la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per gli altri periodi, così da legittimare il metodo induttivo. Lo scostamento per almeno due periodi d’imposta integra un requisito di legittimità dell’accertamento e non sussiste quando, nel separato giudizio relativo all’anno integrativo, l’atto sia annullato con pronuncia passata in giudicato. Il giudice tributario, a fronte di specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi a verificare che l’Ufficio abbia considerato due anni consecutivi, ma deve controllare che dall’atto si desumano le ragioni dell’incongruità per ciascuna annualità. La caducazione dello scostamento per uno dei due anni travolge la legittimità del metodo sintetico anche per l’anno superstite.
Il Fatto
Il contribuente, esercente la professione forense, riceveva un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, elaborato con il metodo sintetico del redditometro sulla base di incrementi patrimoniali e spese di gestione ritenuti indicativi di maggiore capacità contributiva.
Esperito senza esito il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente adiva il giudice di prossimità, che accoglieva le sue ragioni. L’appello dell’Ufficio veniva però accolto, con conferma integrale della ripresa a tassazione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’Amministrazione finanziaria replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sull’art. 2697 cod. civ. e sull’art. 115 cod. proc. civ., nonché sull’omesso esame di fatto decisivo. Il thema decidendum riguarda i presupposti dell’accertamento sintetico e la distribuzione dell’onere probatorio.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui l’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente due o più periodi d’imposta, ma l’atto deve contenere la pur sommaria indicazione delle ragioni per le quali la dichiarazione è ritenuta incongrua anche per gli altri periodi (Cass. VI-5 n. 10972/2017). Ne deriva che il giudice tributario, di fronte alla specifica eccezione del contribuente, deve verificare se dall’atto si desumano le ragioni dell’incongruità per tali annualità.
La Corte afferma poi che lo scostamento per almeno due periodi d’imposta costituisce un requisito di legittimità dell’accertamento redditometrico e non sussiste ove, nel separato giudizio sull’avviso emesso per l’anno integrativo, l’accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato (Cass. n. 35913/2023). La caducazione in giudizio dello scostamento per uno dei due anni produce l’illegittimità del metodo sintetico anche per l’anno superstite (Cass. V n. 21995/2015).
Nel caso concreto, la sentenza della Commissione tributaria regionale relativa all’annualità 2007 non era stata impugnata e tale annualità doveva ritenersi coerente. Venivano quindi meno le condizioni per procedere con il redditometro per l’anno 2008.
Il ricorso è pertanto fondato per le assorbenti ragioni del primo motivo. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la controricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.