Rimborso IVA tra decadenza biennale, cessazione dell’attività e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 2426 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimborso del credito IVA non rientrante tra quelle previste dall’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 soggiace al termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, di carattere residuale, e non al termine ordinario decennale di prescrizione. Fa eccezione l’ipotesi in cui all’esposizione del credito segua la cessazione dell’attività, poiché in tal caso la compensazione non è più praticabile e il diritto al rimborso incontra il solo limite della prescrizione decennale. La fissazione di tali termini a pena di decadenza è compatibile con il diritto unionale, non rendendo impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso l’Amministrazione finanziaria può contestare in appello i presupposti del credito, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto; sul contribuente, nella posizione sostanziale di attore, grava l’onere della prova dei presupposti della propria domanda.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, cessata nel 2001, indicò nella dichiarazione dei redditi di quell’anno, nel quadro RX, un credito IVA di rilevante importo. Nel 2006 presentò istanza di rimborso, che l’Amministrazione finanziaria rigettò sull’assunto che il contribuente, non avendo compilato il quadro mod. VR destinato ai rimborsi, fosse incorso nella decadenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il contribuente impugnò il diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni. L’appello dell’ufficio fu respinto: il giudice di secondo grado ritenne che il credito, esposto in dichiarazione, non richiedesse altro adempimento ai fini del rimborso, con applicazione non del termine biennale ma di quello decennale di prescrizione. Avverso tale decisione l’ufficio propose ricorso per cassazione con due motivi, cui il contribuente resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Amministrazione denunciava la violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972, è infondato nei termini chiariti dalla Corte. Il collegio richiama il principio consolidato secondo cui la domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta da quella di compensazione: quando l’istanza è formulata in termini di compensazione e non denota l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso, si applica il termine di decadenza biennale e non quello decennale di prescrizione. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui Cass. n. 24655 del 2022 e Cass. n. 25612 del 2023.

Il collegio verifica poi la conformità di tale assetto al diritto unionale. Il principio di neutralità dell’IVA esige che detrazione e rimborso siano concessi anche in presenza di omissioni formali, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali (Corte di Giustizia UE, Luxury Trust Automobil, C-247/21; Wilo Salmson France, C-80/20). Tuttavia gli Stati membri possono fissare termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, a tutela della certezza del diritto, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (Corte di Giustizia UE, Astone, C-332/15; Volkswagen AG, C-533/16).

La Corte individua quindi l’eccezione rilevante nel caso concreto: quando all’esposizione del credito IVA senza il rispetto formale dell’istanza di rimborso segue la cessazione dell’attività, la compensazione non è più possibile e il diritto al rimborso incontra il solo limite della prescrizione decennale, nella specie non ancora decorso. Il primo motivo è pertanto rigettato.

È invece fondato il secondo motivo, con cui l’Amministrazione contestava l’assenza di prova dei presupposti del rimborso. La sentenza impugnata si era limitata ad affermare che l’esistenza del diritto di credito non era in contestazione, perché il provvedimento di rigetto aveva eccepito solo la decadenza. La Corte richiama il principio per cui i fatti allegati da una parte sono pacifici solo quando l’altra abbia impostato la difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. n. 23862 del 2020). Nel contenzioso sul rigetto dell’istanza di rimborso l’ufficio può prospettare argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa, senza ultrapetizione, poiché il contribuente assume la posizione sostanziale di attore (Cass. n. 25999 del 2022). La contestazione dei presupposti del rimborso costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto, non preclusa dall’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo è dunque accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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