Motivazione apparente della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 23036 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, poiché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. La sentenza che respinge l’appello con affermazioni del tutto assertive e apodittiche, prive di qualsiasi riferimento — neppure indiretto — alle risultanze degli atti di causa e al contenuto dell’avviso di accertamento, obliterando le ragioni dell’impugnazione, incorre nel vizio di motivazione apparente.
Il Fatto
Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Amministrazione finanziaria rettificava gli imponibili dichiarati dalla contribuente per il periodo d’imposta 2006, con riguardo alla cessione di azienda, ritenendo dovuta una plusvalenza maggiore rispetto a quella dichiarata e accertando in via induttiva maggiori ricavi non dichiarati, in applicazione di una percentuale di ricarico ritenuta più attendibile. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente per vizio di motivazione dell’atto. L’Ufficio proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava la statuizione, con motivazione che l’Agenzia delle Entrate riteneva apparente.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi di doglianza, lamentando, con il primo, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello motivato in modo apparente la propria pronuncia. La contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232/2016, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Nella specie, il giudice regionale aveva respinto l’appello affermando che lo stesso era infondato perché, in molti punti incomprensibile, deduceva argomentazioni difensive diverse da quelle di primo grado e riportava valori numerici di calcolo diversi da quelli dell’avviso. Tale affermazione è stata giudicata del tutto assertiva e meramente apodittica, non contenendo alcun riferimento neppure indiretto alle risultanze degli atti, né il contenuto dell’avviso di accertamento, né le ragioni di fatto e di diritto poste a base della pretesa, che dovevano essere confrontate con le ragioni dell’appello.
La pronuncia impugnata, che non riportava neppure i motivi d’appello, obliterava del tutto le ragioni dell’impugnazione, componendosi di frasi generiche, prive di concreto riferimento alle ragioni delle parti e alla documentazione su cui l’accertamento si fondava. Ciò rendeva impossibile al giudice di legittimità il controllo sul percorso logico seguito dal giudice regionale. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo esame, dichiarando assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 86 TUIR e degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972.
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