Visto di conformità infedele: competenza della direzione regionale (Cass. civ. Sez. V n. 2450 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, a carico di chi rilascia il visto di conformità infedele su dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne deriva che la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti del professionista, della somma pari all’imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente assistito, spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non all’ufficio competente per il contribuente assistito. Si tratta di competenza funzionale e territoriale inderogabile: l’atto compiuto in violazione di tale attribuzione è illegittimo.

Il Fatto

Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale aveva ritenuto infedele il visto e aveva iscritto a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi.

Notificata la cartella di pagamento, il professionista l’aveva impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso rilevando la nullità dell’atto per difetto di motivazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva confermato la legittimità integrale delle cartelle. Il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, è stato deciso con l’accoglimento del secondo motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, per la sua attitudine ad assorbire i restanti. Il ricorrente deduce che la CTR avrebbe errato nel negare il vizio di incompetenza dell’ufficio che aveva proceduto all’iscrizione a ruolo. Il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997, vigente ratione temporis, attribuisce la contestazione delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali.

Il Collegio ritiene che la competenza così delineata valga anche per la fattispecie del rilascio di un visto infedele relativo a dichiarazione presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164 del 1999, e dunque davanti a un CAAF. La direzione regionale competente è pertanto quella del domicilio fiscale del trasgressore, cioè dello stesso professionista che ha apposto il visto, e non quella dell’ufficio riferito al contribuente assistito.

La Corte richiama il proprio orientamento sulla medesima fattispecie, reso tra le stesse parti: si tratta di Cass. n. 11660/2024, con i conformi Cass. n. 14796/2024, Cass. n. 14792/2024, Cass. n. 14787/2024, Cass. n. 14785/2024, Cass. n. 14779/2024, Cass. n. 14750/2024, Cass. n. 14749/2024, Cass. n. 14745/2024, Cass. n. 14699/2024, Cass. n. 14578/2024, Cass. n. 11818/2024, Cass. n. 11806/2024, Cass. n. 11799/2024, Cass. n. 11790/2024. Nelle difese delle parti il Collegio non ravvisa argomenti per discostarsene e intende dare continuità a tale indirizzo.

Ne consegue l’accoglimento del secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del professionista, nei termini evidenziati: nullità dell’atto impugnato per incompetenza dell’ufficio che ha provveduto. Restano assorbiti il primo motivo, sulla quantificazione più favorevole della sanzione in applicazione del favor rei, e il terzo, sulla legittimazione passiva del professionista per le imposte dell’assistito. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

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