Dirigenti medici in quiescenza e ricollocamento in servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2463 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992, come novellato dall’art. 22, comma 3, della l. n. 183 del 2010, la disciplina sulla permanenza in servizio dei dirigenti medici si applica anche a coloro che erano in servizio alla data del 31 gennaio 2010 e che siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore del cd. Collegato lavoro. Tali dirigenti possono pertanto presentare istanza di ricollocamento in servizio. La pretesa non integra però un diritto soggettivo pieno e incondizionato: la permanenza in servizio presuppone il non superamento del settantesimo anno di età, il rispetto del numero dei dirigenti e una valutazione ponderata delle esigenze organizzative dell’ente e delle altre normative settoriali applicabili, come il rientro dal disavanzo sanitario e il blocco del turn over.

Il Fatto

Il dirigente medico, collocato in quiescenza il 1° febbraio 2010, presentava il 15 novembre 2010 istanza di reinserimento in servizio fino al raggiungimento dei limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l. n. 183 del 2010. L’istanza era accolta dal Commissario straordinario dell’azienda sanitaria con delibera del 2011. In autotutela, la stessa azienda revocava poi quel provvedimento, in attuazione del piano di rientro regionale e del blocco del turn over nel comparto sanitario.

Il dirigente impugnava la revoca davanti al giudice del lavoro, chiedendo in via principale la disapplicazione della delibera e la condanna al reinserimento, in via subordinata il risarcimento del danno patrimoniale e morale. Il giudizio si concludeva in primo grado con il rigetto della domanda, confermato in appello. Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il secondo motivo, relativo al difetto assoluto di motivazione. La censura è infondata: la motivazione della sentenza di appello esiste e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del rispetto di tale minimo, potendo il vizio emergere solo dal testo della sentenza impugnata.

Il primo motivo, al contrario, è fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 15 nonies del d.lgs. n. 502 del 1992. La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione della norma al dirigente sul presupposto che egli non fosse più in servizio. Il Collegio rileva però che il comma 3 dell’art. 22 della l. n. 183 del 2010 espressamente estende la disciplina, nel testo novellato, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario in servizio alla data del 31 gennaio 2010, senza attribuire alcun rilievo al collocamento in quiescenza eventualmente intervenuto tra quella data e l’entrata in vigore della nuova normativa. Ne deriva l’erroneità della sentenza sul punto.

Il motivo è invece infondato là dove assume che l’art. 15 nonies attribuisca un diritto soggettivo pieno e perfetto alla reintegra. La norma consente la permanenza in servizio su istanza dell’interessato, ma subordina il beneficio a precisi presupposti: il mancato compimento del settantesimo anno di età e l’assenza di un aumento del numero dei dirigenti. Richiamando propri precedenti, la Corte ribadisce che la reintegrazione in servizio non è costituzionalmente tutelata in modo indiscriminato e incondizionato, dovendo essere bilanciata con le esigenze organizzative dell’ente datore di lavoro e con le altre normative vigenti ratione temporis, quali quelle in tema di rientro dal disavanzo sanitario e di blocco del turn over.

Su queste basi la Corte enuncia il principio di diritto e cassa la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, nei limiti segnati dalla motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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