Anzianità di servizio nei rapporti a termine e part time: si computa per la maturazione degli scatti, non per la misura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16216 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anzianità di servizio maturata dal lavoratore in forza di precedenti rapporti a tempo determinato si computa per intero ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva, senza che rilevi la circostanza che tali rapporti siano cessati prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’anzianità costituisce la dimensione temporale del rapporto di lavoro e non un diritto disponibile, sicché è estranea all’oggetto di una conciliazione sindacale intervenuta sulla legittimità dei contratti a termine e non è suscettibile di prescrizione, salva la prescrizione dei soli crediti retributivi che ne conseguono. In tema di lavoro a tempo parziale, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul part time impone che i periodi lavorati ad orario ridotto valgano per intero ai fini del tempo di maturazione dello scatto, mentre la riduzione dell’orario incide esclusivamente sulla misura dell’emolumento, che va riproporzionato in ragione della ridotta prestazione.
Il Fatto
Un lavoratore, dopo aver prestato attività alle dipendenze di una società concessionaria autostradale in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, era stato assunto a tempo indeterminato. La società non aveva considerato, ai fini dell’anzianità di servizio, i precedenti rapporti a termine, facendo decorrere l’anzianità dalla sola assunzione stabile. Il lavoratore aveva quindi agito in giudizio per il riconoscimento dell’anzianità maturata nei rapporti precedenti e delle conseguenti differenze retributive per scatti di anzianità. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda e la Corte d’Appello, su impugnazione incidentale del lavoratore, aveva riconosciuto il diritto all’anzianità piena e ai relativi scatti, rigettando il gravame principale della società, che aveva dedotto l’avvenuta rinunzia ai diritti in sede di conciliazione sindacale, la prescrizione e l’erronea interpretazione della clausola collettiva in materia di computo dell’anzianità e di rilevanza dei periodi di lavoro part time.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha esaminato congiuntamente i motivi concernenti l’interpretazione della clausola del contratto collettivo relativa agli aumenti periodici di anzianità, chiarendo che la disposizione disciplina esclusivamente la decorrenza e l’esigibilità dello scatto una volta maturato il periodo biennale, e non già i criteri di computo dell’anzianità stessa. La clausola, inoltre, non distingue tra rapporti a tempo determinato e indeterminato, sicché la sua portata è generale e la diversa interpretazione proposta dalla società sarebbe esposta a dubbi di legittimità per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sui contratti a termine.
Quanto alla dichiarazione di rinunzia contenuta nella conciliazione sindacale, la Suprema Corte ha ribadito che essa assume valore abdicativo solo ove risulti la consapevolezza del lavoratore di disporre di diritti determinati. Nel caso di specie, tale profilo non era stato censurato, con conseguente formazione del giudicato interno sulla mancata consapevolezza. Inoltre, l’anzianità di servizio non è un diritto ma un semplice fatto giuridico che connota temporalmente il rapporto, sicché è imprescrittibile, mentre si prescrivono solo i crediti retributivi che ne derivano, secondo le regole applicabili alla luce della legge n. 92/2012.
Con specifico riguardo al lavoro a tempo parziale, la Corte ha operato un’importante precisazione rispetto al proprio precedente del 1999, richiamato dalla società ricorrente. In quel precedente, la riduzione d’orario era stata ritenuta idonea a incidere proporzionalmente sulla retribuzione complessiva, ma solo con riferimento alla misura dell’emolumento. Il principio di diritto allora affermato attiene alla quantificazione dello scatto, da riproporzionare in ragione della ridotta prestazione, e non al tempo necessario per la sua maturazione, che rimane identico a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno. Tale conclusione è imposta dal principio di non discriminazione di cui alla normativa interna ed eurounitaria, che trova riscontro anche sul piano della disciplina contributiva.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso concernenti la prescrizione, in quanto manifestamente contrari al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, dopo la legge n. 92/2012, il termine di prescrizione dei diritti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro. La società è stata altresì condannata al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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