Graduazione posizioni organizzative e risarcimento per perdita di chance (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17049 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La P.A. datrice di lavoro è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. Dalla natura discrezionale di tali atti non deriva l’assoluta insindacabilità degli stessi, perché la discrezionalità non può legittimare scelte arbitrarie. La violazione dell’obbligazione di attivare e concludere l’iter di graduazione legittima il dipendente a chiedere non l’adempimento, ma il risarcimento del danno per perdita di chance, liquidabile dal giudice anche in via equitativa. Sul dipendente grava il solo onere di allegare la fonte legale o convenzionale del diritto e l’inadempimento; sul datore incombe la prova dei fatti estintivi o impeditivi o della causa non imputabile.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, inquadrato in categoria D3 e addetto al corpo di polizia provinciale, ha agito per ottenere il compenso correlato alla posizione organizzativa ricoperta. Ha lamentato la sospensione dell’indennità di posizione organizzativa nei periodi di mancato rinnovo dell’incarico, la mancata pesatura della posizione per un arco pluriennale e la corresponsione di somme inferiori a quelle determinate a seguito della pesatura effettuata dal Segretario generale.

Il Tribunale ha accolto due dei capi di domanda. La Corte d’appello, in riforma, ha respinto la domanda di adempimento relativa alla pesatura — qualificando l’atto come espressione di macro-organizzazione non sindacabile — e quella concernente il periodo successivo, sul rilievo dell’accettazione senza riserve degli importi indicati nei contratti individuali. Il lavoratore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo della natura degli atti di graduazione e pesatura delle posizioni organizzative. Il ricorrente sosteneva che la materia fosse regolata dalla contrattazione collettiva e che tali atti avessero natura negoziale, non di macro-organizzazione. La Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi, li ritiene fondati, muovendo dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Il principio cardine è che il datore di lavoro pubblico è tenuto a rispettare le regole procedimentali cui è subordinato l’esercizio del potere e a garantire, nell’esecuzione delle obbligazioni, la correttezza e la buona fede. Richiamando le Sezioni Unite n. 426/2019 e la giurisprudenza sulle posizioni organizzative, la Corte ribadisce che il diritto alla retribuzione di posizione sorge solo se la P.A. ha istituito e graduato la posizione, ma precisa che dalla discrezionalità non discende l’insindacabilità assoluta degli atti.

Nei fatti, nessuna graduazione era stata svolta fino al 2009: la ripartizione aritmetica e indifferenziata delle risorse fra tutte le posizioni, oltre a violare la delibera che approvava i criteri di graduazione, costituisce la negazione di ogni pesatura. La Corte estende i principi elaborati in materia di dirigenza medica (Cass. n. 28248/2023; Cass. n. 26615/2019), secondo cui la violazione dell’obbligo di attivare e completare l’iter legittima il dipendente a domandare il risarcimento per perdita di chance, non l’adempimento.

Sui motivi terzo, quarto e quinto, la Corte distingue l’azione di adempimento da quella risarcitoria, che differiscono per petitum e causa petendi. Il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il lavoratore avesse proposto solo l’azione di adempimento, mentre la domanda risarcitoria era stata formulata fin dal ricorso introduttivo. L’accettazione dei contratti individuali non è circostanza troncante, poiché va verificato se l’indennità determinata con la pesatura sia stata legittimamente adottata all’esito del prescritto iter. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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