Esibizione ex art. 210 c.p.c. come rimedio residuale non suppletivo dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5501 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di esibizione di documenti ex art. 210 cod. proc. civ. costituisce uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente quando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. Il relativo potere discrezionale del giudice, anche esercitabile d’ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nel rito del lavoro, non può supplire all’inerzia delle parti nella deduzione dei mezzi istruttori né al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del soggetto onerato. L’istanza di esibizione è, pertanto, legittimamente rigettata quando la parte istante, costituita parte civile nel giudizio penale, avrebbe potuto acquisire direttamente gli atti del relativo fascicolo e produrli nel giudizio civile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in sede di reclamo ex legge n. 92 del 2012, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore, con mansioni di operaio, disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
La società, nel giudizio di merito, aveva chiesto l’acquisizione ex art. 210 cod. proc. civ. degli atti delle indagini preliminari che avevano condotto all’applicazione di una misura cautelare personale nei confronti del dipendente, ritenendo dette risultanze idonee a dimostrare i fatti oggetto della contestazione disciplinare. La Corte territoriale aveva respinto l’istanza, ritenendo gli elementi probatori riportati nell’ordinanza del GIP non sufficienti a fondare il recesso, pur considerandoli nella propria valutazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in tema di esibizione e di poteri officiosi del giudice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi di ricorso, riguardanti entrambi il mancato accoglimento dell’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. avanzata dalla società. Il primo motivo lamentava la violazione degli artt. 210, 414 e 416 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto ammettere l’istanza, erroneamente considerando onere della società produrre gli atti in sede di reclamo. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. per il mancato esercizio dei poteri officiosi di acquisizione.
La Corte ha confermato l’orientamento secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 cod. proc. civ., è uno strumento istruttorio di natura residuale. Esso è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte non abbia finalità esplorativa. In tale ipotesi, il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale, che non può mai supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del soggetto onerato.
La Corte ha altresì precisato che la discrezionalità del potere officioso di ordinare l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 cod. proc. civ. e all’art. 94 disp. att. cod. proc. civ., dovendo essere supportata da idonea motivazione in considerazione del dovere di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
Nella fattispecie, la Corte territoriale aveva indicato precise ragioni per il rigetto dell’istanza: il lavoratore non aveva mai contestato la non corrispondenza di quanto riportato dal GIP rispetto agli atti investigativi e la società non aveva sostenuto che dagli atti potessero evincersi ulteriori elementi a carico del dipendente. La Cassazione ha valorizzato, inoltre, la circostanza che la società era costituita parte civile nel giudizio penale e avrebbe potuto, pertanto, acquisire pacificamente tutti gli atti del fascicolo e produrli nel giudizio civile.
La decisione dei giudici di seconde cure è stata ritenuta conforme ai precedenti di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della società alla refusione delle spese processuali, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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