Credito IVA da lodo arbitrale omologato e variazione ex art. 26 d.P.R. (Cass. civ. Sez. V n. 2484 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il credito d’imposta che scaturisce dalla variazione dell’imponibile ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 può trovare il proprio titolo anche in un lodo arbitrale rituale omologato dal tribunale, e non soltanto in una pronuncia degli organi della giustizia tributaria. La norma non contiene alcuna limitazione quanto al titolo che legittima la genesi del credito, dovendosi valorizzare la natura giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato rituale, quale modalità alternativa di risoluzione delle controversie. Ne consegue che l’esito del lodo può incidere sulla determinazione dell’imponibile e generare il diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione.

Il Fatto

Una cartella di pagamento veniva notificata al titolare di un’impresa individuale, in esito a un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 sul Modello Unico 2009 per l’anno d’imposta 2008. L’amministrazione contestava l’utilizzo in compensazione di un credito IVA non esposto nella dichiarazione annuale, ma indicato solo in una successiva dichiarazione integrativa.

Il credito derivava da un contenzioso con una struttura sanitaria relativo a un appalto pubblico, definito con lodo arbitrale omologato dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto non legittime le lavorazioni in eccedenza. L’impugnazione della cartella veniva dichiarata inammissibile per tardività in entrambi i gradi di merito; la Cassazione, con ordinanza n. 1801 del 2018, cassava con rinvio. Riassunto il giudizio, la C.T.R. della Basilicata rigettava nel merito la pretesa del contribuente. Propongono ricorso l’erede del contribuente e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 19 e 54-bis del medesimo decreto, censurando l’affermazione della C.T.R. secondo cui solo le pronunce degli organi della giustizia tributaria potrebbero produrre credito d’imposta.

La Corte ritiene la censura fondata. Il testo dell’art. 26, nella versione ratione temporis vigente, non contiene alcuna specifica limitazione circa il titolo che può legittimare la genesi del credito d’imposta, che ben può essere costituito da un lodo arbitrale. Nella specie il fondamento dell’istanza è il lodo omologato dal Tribunale di Roma, che ha determinato la variazione dell’imponibile.

Il percorso argomentativo si sostiene sul superamento del risalente orientamento di Sez. Un. n. 527 del 2000, che qualificava la pronuncia arbitrale come atto di autonomia privata. Le Sez. Un. n. 24153 del 2013 hanno invece riconosciuto all’attività degli arbitri rituali natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, principio ribadito da Cass. n. 34569 del 2021 e coerente con l’indirizzo della Corte cost. n. 223 del 2013 e n. 376 del 2001.

Sostenere che quanto statuito nel lodo non possa rilevare a fini tributari contrasta dunque con la disciplina dell’arbitrato e con la sua natura. La Corte valorizza inoltre la risposta a interpello n. 55/19 dell’Agenzia delle Entrate, che si è espressa positivamente sull’equiparazione del lodo alla sentenza ai fini della nota di variazione in diminuzione.

Il ricorso incidentale, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla tardività del ricorso introduttivo, è respinto: il giudice di merito, pronunciando sul merito e dichiarando tempestivo l’appello, ha implicitamente disatteso la censura, comunque infondata. Il ricorso principale è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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