Iscrizione elenchi lavoratori agricoli presupposto della prestazione previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2512 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. Ove l’Inps escluda tale iscrizione con provvedimento non impugnato nel termine decadenziale di art. 22 d.l. n. 7/1970, convertito con modificazioni in legge n. 83/1970, la decadenza, di natura sostanziale, preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione. La funzione di agevolazione probatoria correlata all’iscrizione non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo, né impedisce al lavoratore di agire per ottenere l’iscrizione e la prestazione; ma l’iscrizione resta presupposto delle prestazioni previdenziali agricole. Contro il provvedimento di non iscrizione è data facoltà di ricorso amministrativo entro 30 giorni ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 375/1993; in caso di rigetto o di mancata presentazione, il provvedimento diviene definitivo e decorre il termine di 120 giorni. La valutazione dell’acquisita conoscenza del provvedimento è questione di fatto insindacabile ove accertata in modo conforme nei due gradi di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto all’Inps l’indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012. La domanda era stata respinta per la mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 643/2019, aveva confermato la pronuncia di primo grado, ravvisando la decadenza dall’azione per non aver la lavoratrice impugnato, entro 120 giorni, il provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
La Corte di merito individuava il dies a quo del termine nella data in cui erano state inviate cinque raccomandate di rigetto della domanda, tutte fondate sulla mancata iscrizione, e richiamava una successiva comunicazione dell’Inps del 24.12.2013. La lavoratrice ricorre in Cassazione con tre motivi; l’Istituto resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte dà continuità al principio già affermato in precedenti pronunce (Cass. n. 6229 del 2019, Cass. n. 30858 del 2021, Cass. n. 4523 del 2024). L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli è presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione nel termine decadenziale dell’art. 22 d.l. n. 7/1970.
La Corte precisa che la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione non esime l’Inps dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza dell’iscrizione stessa e, specularmente, l’assenza di iscrizione non preclude al lavoratore di agire per chiedere l’iscrizione e la prestazione. Ciò nonostante, l’iscrizione continua a essere presupposto delle prestazioni: se l’esclusione non è impugnata nei termini, la decadenza di natura sostanziale preclude in modo definitivo l’azionabilità in giudizio del diritto. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ricostruisce il sistema: contro il provvedimento di non iscrizione è data facoltà di ricorso amministrativo entro 30 giorni (art. 11 d.lgs. n. 375/1993); in caso di rigetto o di mancata presentazione, il provvedimento diviene definitivo e decorre il termine di 120 giorni fissato dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 (Cass. n. 29070 del 2011, Cass. n. 7986 del 2024).
La Corte d’appello, come già il Tribunale, aveva individuato il dies a quo nella data di comunicazione della mancata iscrizione e del contestuale rigetto della domanda. La valutazione dell’acquisita conoscenza del provvedimento è questione di fatto, compiuta in modo identico nei due gradi: sussiste quindi la doppia conforme e il motivo è inammissibile. Il riferimento alla successiva comunicazione del 24.12.2013 corrobora, e non infirma, l’accertamento già compiuto.
Non può inoltre trovare ingresso il richiamo a un fatto omesso nella sentenza impugnata, ovvero una cancellazione pubblicata telematicamente dall’Inps in data successiva: trattandosi di circostanza non considerata dal giudice di merito, il motivo avrebbe dovuto allegare, nel rispetto dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che tale fatto decisivo era stato già dedotto nei gradi precedenti e sottoposto al contraddittorio. Il terzo motivo resta assorbito, essendo corretto il rigetto del gravame. Non segue pronuncia sulle spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 c.p.c..
Nota della Redazione
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