L’atto di costituzione in mora privo di sottoscrizione non interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2668 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta ad validitatem; la sottoscrizione del creditore costituisce elemento essenziale, sicché la sua mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie della scrittura privata produttiva di effetti giuridici e non produce l’effetto interruttivo della prescrizione. Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma, senza attendere il passaggio in giudicato; la proposizione del ricorso per revocazione da parte del debitore non interrompe la prescrizione, mentre può interromperla l’attività processuale del creditore convenuto che formuli una domanda tendente all’affermazione del proprio diritto.
Il Fatto
L’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza del TAR Lazio, poi riformata dal Consiglio di Stato. Gli eredi del debitore proponevano opposizione, accolta in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che dichiarava il credito estinto per prescrizione, decorrente dalla data della sentenza di riforma e non dal suo passaggio in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Istituto, confermando l’impostazione della Corte territoriale. In primo luogo, ha ribadito che il termine di prescrizione per la ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., e non dal passaggio in giudicato di quest’ultima.
Quanto all’atto di costituzione in mora inviato dall’Avvocatura dello Stato, la Corte ne ha escluso l’efficacia interruttiva, in quanto privo di sottoscrizione. Richiamando un orientamento consolidato, ha precisato che la sottoscrizione è indispensabile: essa costituisce la modalità di assunzione della paternità della dichiarazione. La sua mancanza non può essere integrata successivamente con efficacia retroattiva, con condotte dell’autore dirette a far propria la precedente dichiarazione.
La Corte ha infine escluso che la proposizione del ricorso per revocazione da parte del debitore potesse avere effetti interruttivi. Quanto all’attività processuale del creditore convenuto nel giudizio di revocazione, questa avrebbe potuto, in astratto, integrare la fattispecie dell’art. 2943 c.c., ma nel caso di specie l’Istituto non aveva fornito gli elementi indispensabili per ricollegare la propria costituzione agli effetti interruttivi pretesi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
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Nota della Redazione
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