Regolamento di competenza inammissibile se il giudice decide sul merito (Cass. civ. Sez. III n. 2869 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza presuppone una pronuncia di natura decisoria sulla competenza. Il rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ. non è esperibile quando sia impugnata una decisione vertente su una questione di merito e non di competenza. Per decisione di merito deve intendersi non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, diverse da quella sulla competenza. Tale risoluzione, censurabile con il ricorso ordinario, preclude la necessità e, ove la censura sia proposta, anche la facoltatività del regolamento. È pertanto inammissibile il regolamento proposto avverso la sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda per l’insussistenza dell’azione così come proposta, additando altra azione in astratto esperibile.
Il Fatto
Il ricorrente, premesso di essere conduttore di un fondo assegnato all’aggiudicatario a seguito di vendita forzata, ha chiesto al giudice l’accertamento del diritto di ritenzione per le migliorie apportate al fondo, previamente autorizzate all’originario affittuario suo dante causa, e la condanna dell’aggiudicatario al pagamento del relativo importo.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che le questioni dedotte fossero proponibili, e già proposte, innanzi al giudice dell’esecuzione, contestandosi con esse implicitamente la legittimità di un atto esecutivo. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto regolamento di competenza con unico motivo, sostenendo che la sentenza, pronunciandosi sull’inammissibilità per difetto di rimedio processuale, avrebbe deciso sulla competenza. L’intimato non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del regolamento di competenza, che presuppone una pronuncia di natura decisoria sulla competenza. Il rimedio dell’art. 42 cod. proc. civ. non è quindi esperibile quando sia impugnata una decisione vertente su una questione di merito e non di competenza. La giurisprudenza citata — Cass. 19/09/2013, n. 21507, Cass. 10/01/2011, n. 371, Cass. 23/04/2010, n. 9754 — precisa che per decisione di merito si intende anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, la quale, censurabile con il ricorso ordinario, preclude la stessa facoltatività del regolamento.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata non ha dichiarato che le domande andavano proposte davanti al giudice dell’esecuzione per ragioni di territorio, valore o materia, ma le ha dichiarate inammissibili assumendo che non potessero essere proposte in un ordinario giudizio di cognizione, dovendosi il ricorrente avvalere dei rimedi oppositivi di cui all’art. 615 e seguenti cod. proc. civ.
Al fondo della decisione sta la considerazione che il ricorrente, soggetto passivo di procedura di esecuzione per rilascio, non ha azione diretta nei confronti dell’aggiudicatario per ottenere tutela del diritto di ritenzione, ma ha soltanto la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione per rilascio, restando questione di merito se il contratto agrario fosse opponibile ai sensi dell’art. 2923 cod. civ. (cfr. Cass. n. 12406 del 16/06/2016).
Il giudice a quo, al di là dell’impropria statuizione di inammissibilità anziché di rigetto, non ha dunque rilevato il difetto di una propria competenza sull’azione proposta, ma l’insussistenza dell’azione così come proposta. Ha quindi deciso sul merito, non sulla competenza. Il fatto che l’azione esperibile andasse proposta davanti al giudice dell’esecuzione è mera conseguenza di quel rilievo assorbente e non connota la decisione come pronuncia sulla competenza.
La memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ. non offre argomenti contrari. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; non avendo l’intimato svolto difese, non si provvede sulle spese, con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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