Prelazione agraria: inammissibile il ricorso che censura la valutazione di merito dei requisiti del coltivatore diretto (Cass. civ. Sez. 3 n. 19714 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della legge n. 817/1971 spetta, in generale, nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati da contiguità fisica e materiale per contatto reciproco lungo una linea comune di demarcazione. La censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. suppone l’addebito al giudice di merito di un’erronea esegesi della disposizione, mentre la ricostruzione in concreto dei requisiti soggettivi (quali la qualità di coltivatore diretto e l’adeguata forza lavorativa) e il giudizio sulla contiguità materiale dei fondi, in quanto accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sono sottratti al sindacato di legittimità. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La violazione delle regole processuali ex art. 360, n. 4, c.p.c. deve avere carattere decisivo, incidendo sul contenuto della decisione.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 28.09.2023, ha rigettato l’appello proposto da due acquirenti avverso la decisione del Tribunale di Matera che aveva accertato il diritto di riscatto di un fondo agricolo in capo al proprietario del fondo confinante, riconoscendone i requisiti di coltivatore diretto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, censurando l’accertamento dei presupposti soggettivi della prelazione, la ritenuta contiguità dei fondi, l’utilizzo di documenti acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio e l’omessa motivazione sulla contestata “adeguata forza lavorativa”. Il controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. Quanto al primo motivo, che lamentava la violazione degli artt. 7 e 8 delle leggi nn. 817/1971 e 590/1965 e il vizio di motivazione apparente, la Corte ha chiarito che la censura non riguardava l’erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, ma la valutazione ‘in concreto’ del requisito della coltivazione diretta, come tale riservata al giudice di merito. Ha precisato la differenza tra violazione di legge ed errata valutazione del materiale probatorio, richiamando i principi espressi da precedenti pronunce quali Cass. n. 640/2019 e Cass. n. 7187/2022.
In ordine al secondo motivo, concernente la mancata contiguità fisica tra i fondi per la presenza di un fosso-canale, la Corte ha ravvisato il mancato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva accertato la parziale occlusione del canale, la sua origine naturale e la non pubblicità, rendendo i fondi parzialmente confinanti. Ha quindi richiamato il principio consolidato sulla contiguità “giuridicamente propria” di cui a Cass. n. 1197/2007, Cass. n. 11377/2010 e Cass. n. 25620/2015, il cui accertamento concreto non è rinnovabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole processuali per l’utilizzo di documenti acquisiti dal c.t.u., è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha osservato che il giudice del gravame aveva fondato il proprio convincimento su tutta la documentazione in atti, incluse le prove testimoniali e l’estratto conto INPS. Ha precisato che il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. deve essere decisivo e che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo in caso di errata ripartizione dell’onere probatorio, non quando si contesta la valutazione delle prove (con citazione di Cass. n. 13395/2018 e Cass. S.U. n. 16598/2016).
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per la prospettazione di un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in cassazione. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non conferisce il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione (ex multis, Cass. n. 10927/2024). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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