Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale è inammissibile rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 17157 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 325 e 327 c.p.c.. La notifica eseguita oltre tale termine rende l’impugnazione inammissibile, e la relativa eccezione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, non essendo necessaria un’eccezione di parte.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 21.04.2022, aveva accolto l’appello del Ministero della Difesa, riformando la decisione del Giudice di Pace di Velletri che aveva invece accolto l’opposizione proposta dall’occupante di un alloggio demaniale avverso un’ingiunzione di pagamento per conguaglio di canoni. Il Tribunale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice adito, aveva rigettato l’opposizione.
Avverso tale pronuncia, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 24.11.2022, articolato in due motivi, cui il Ministero ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata pubblicata il 21.04.2022 e che il termine semestrale per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., era scaduto il 22.11.2022.
Poiché la notifica del ricorso era avvenuta solo in data 24.11.2022, ossia oltre il termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c., l’impugnazione è stata giudicata tardiva.
La Corte ha inoltre precisato che la tardività dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6983 del 2005, non essendo a tal fine necessario che la parte controricorrente abbia eccepito l’inammissibilità.
Sussistendo giusti motivi, le spese del giudizio di legittimità sono state interamente compensate tra le parti, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
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Nota della Redazione
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