Vendita nulla del fondo assegnato ex l. n. 230/1950 e inusucapibilità del patrimonio indisponibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 9264 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla ex art. 18 della l. n. 230/1950 la vendita del terreno assegnato in riforma fondiaria intervenuta prima dell’integrale pagamento del prezzo e prima dell’entrata in vigore della l. n. 386/1976: fino al completamento del riscatto l’assegnatario riveste la qualità di detentore e non di possessore, sicché il suo avente causa non può giovarsi dell’usucapione. La rinuncia a far valere l’acquisto per usucapione è atto non patrimoniale disponibile, non soggetto alla forma scritta ad substantiam di cui all’art. 1350 n. 5 c.c., e può desumersi da condotte incompatibili con la volontà di avvalersi del rimedio, quale la domanda di acquisto in deroga del bene. L’importo dei canoni d’uso richiesto ai sensi dell’art. 13 della legge regionale Puglia n. 20/1999 costituisce componente del prezzo di alienazione e non autonoma pretesa creditoria periodica, con la conseguente inapplicabilità della prescrizione quinquennale.
Il Fatto
Nel 2013 il ricorrente conveniva la Regione dinanzi al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione ultraventennale di un fondo già assegnato nel 1961 dall’Ente di riforma fondiaria con patto di riservato dominio e, in subordine, l’affrancazione, oltre alla condanna alla restituzione di somme e alla declaratoria di prescrizione dei canoni.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale. La Corte d’appello, in riforma, la rigettava rilevando la nullità della vendita intercorsa tra l’assegnatario e l’attore, antecedente alla l. n. 386/1976, la natura di patrimonio indisponibile del bene e la rinuncia tacita all’usucapione desumibile dalla domanda di acquisto in deroga presentata nel 2012.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, incentrato sulla mancata affrancazione. L’assegnazione del 1961 configurava una vendita con riservato dominio ai sensi dell’art. 17 della l. n. 230/1950: l’assegnatario era detentore, non possessore. La vendita al ricorrente, intervenuta nel 1975, è nulla ex art. 18 della l. n. 230/1950, norma che sanziona con la nullità ogni atto dispositivo anteriore al pagamento integrale del prezzo. La l. n. 386/1976, che risolve il patto al pagamento della quindicesima annualità, non si applica ratione temporis. Da tale nullità discende l’inidoneità della relazione materiale con il bene a fondare l’usucapione, con assorbimento dei profili sulla prova della mancata affrancazione.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono rigettati. La Corte qualifica la posizione del ricorrente come detenzione fin dall’origine, inidonea all’acquisto per usucapione. L’edificazione e la residenza non valgono ad integrare l’interversione del possesso ex art. 1141, secondo comma, c.c. La nota ERSAP del 2011, che descriveva una conduzione precaria, è stata correttamente valutata come riconoscimento di un’occupazione senza titolo. È decisivo il rilievo per cui la domanda di acquisto del 2012, con accettazione del prezzo e versamento del deposito, integra rinuncia tacita all’usucapione: la rinuncia a far valere l’acquisto a titolo originario non richiede la forma scritta ex art. 1350 n. 5 c.c., come da precedente richiamato, e opera per ogni tipologia di usucapione invocata.
Il quarto motivo è infondato: i canoni d’uso costituiscono quota del prezzo dell’alienazione in deroga ex art. 13 della legge regionale n. 20/1999, non credito periodico autonomo, e non sono soggetti alla prescrizione di cui agli artt. 2946-2948 c.c. L’accettazione espressa del prezzo preclude la successiva contestazione; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
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Nota della Redazione
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